Mediazione demandata: richiesta la effettiva partecipazione delle parti

Mediazione demandata: richiesta la effettiva partecipazione delle parti
Martedi 1 Dicembre 2015

In materia di mediazione, com'è noto, l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 84 del D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013), prevede che «....il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».

Il Tribunale di Roma, con due ordinanze “gemelle” del 26/10/2015, ritenendo che, in relazione a quanto emerso allo stato degli atti, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, applica il predetto art. 5 comma 2, con alcune specificazioni:

1) In primo luogo - si legge nelle ordinanze - se l’invio in mediazione è stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 D. Lgs. 28/2010, si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro l'esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.

2) Del resto, precisa il Tribunale,una soluzione conciliativa, che deve essere intesa in un ottica di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti, anche da un punto di vista fiscale.

3) Premesso ciò, il Tribunale si preoccupa di sottolineare anche un altro fattore non di poca importanza: ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 cit. è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

La mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre che determinare , secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, la stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Quindi, alla luce delle anzidette considerazioni, il Tribunale dispone che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia, invitando i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; riservandosi in caso contrario di convocare le parti.

Ordinanza n.1 - Ordinanza n.2

Vota l'articolo:
4 / 5 (1voto)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.034 secondi