Lunedi 30 Novembre 2015 |
Nel caso esaminato dal Tribunale genovese, un avvocato agisce nei confronti di una società, sua cliente, per sentirla condannare al pagamento della sua parcella per averla assistita in un'operazione commerciale internazionale, consistente in una grossa importazione di materiali ferrosi, con una società nigeriana.
I fatti non contestati: il legale, a seguito di contatti e scambio di corrispondenza con la cliente, aveva provveduto a redigere un testo contrattuale, che era stato inviato alla società nigeriana, ma successivamente l'operazione non si era conclusa in quanto si era rivelata una truffa ai danni della società italiana.
L'avvocato, che aveva già ricevuto un acconto di € 10.000,00, chiedeva quindi alla cliente un ulteriore compenso per l'attività svolta, rapportato al valore del contratto (quantificato in 90 milioni di euro per un anno di spedizioni); il legale reputava di aver diritto ad una percentuale pari allo 0,15%, determinato nei seguenti termini:
l'incarico si era svolto nel 2012, quando la tariffa era già stata soppressa; peraltro il legale riteneva di poter fare riferimento al coefficiente previsto per l'attività stragiudiziale “di assistenza alla redazione di un contratto” dal DM del 2004, che prevedeva per tale voce un compenso minimo dello 0,25%.
In concreto, poi, facendo applicazione del minor coefficiente dello 0,15%, il legale determinava la sua pretesa in oltre 130.000,00 euro, somma che veniva contestata dalla cliente.
Il Tribunale di Genova osserva quanto segue:
al caso de quo si applica il DM 140/2012, e in particolare l'art. 3 che stabilisce che “l'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.....”; in tale norma però non si rinviene alcun riferimento numerico esatto e pertanto, pur essendo stata abrogata la forza vincolante della tariffa, per il Tribunale si può fare riferimento alla tariffa 2004 previgente quale mero uso e farne un primo “impiego orientativo” da confrontare con i principi di cui all'art. 3 del D.M. 2012, all'epoca già vigente.
L'attività svolta dal legale, in base alla vecchia tariffa, deve essere qualificata “di consulenza” e non di assistenza alla contrattazione, avendo il legale individuato uno schema negoziale astratto, che ha poi consegnato al cliente: in tale ipotesi il legale non ha assistito alla stipula del contratto, ma si è limitato a redigere un “parere” sul tipo di contratto più idoneo a regolare l'operazione, e pertanto va applicata la voce corrispondente alla “redazione di un parere scritto”;
La consulenza scritta, quindi, a tariffario appena soppresso all'epoca dei fatti, indicava quale compenso una somma pari allo 0,065% del valore dell'affare: per il Tribunale, il compenso è pari a € 58.500 (Euro 90.000.000 X 65/100 = Euro 58.500);
Ottenuta così una liquidazione "tradizionale", ma non più obbligatoria per la data del credito, il Tribunale fa quindi applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del D.M. 2012, che si inseriscono come fattori di adattamento della parcella finale, che viene ridotta a € 48.275,00, oltre accessori.
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