Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 24/09/2015, si pronuncia in ordine alle conseguenze processuali e sostanziali che possono derivare dalla mancata risposta all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Com'è noto, l'art. 4 comma 1 del D.L. 132/2014 prevede che “ L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile....”.
Nella fattispecie in esame, l'istante depositava un ricorso ex art. 702 bis cpc nel quale chiedeva la condanna del convenuto a pagare la somma di € 6.437,50 a saldo di una fattura relativa alla fornitura e posa in opera di serramenti; nella contumacia del convenuto, l'istante evidenziava tra l'altro che l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non aveva ricevuto riscontro.
Il Tribunale di Mantova, dopo aver rilevato che nel ricorso l'istante non aveva formulato alcun richiesta istruttoria ed aveva prodotto unicamente copia della fattura, osserva quanto segue:
1) per giurisprudenza consolidata (Cass. 8664/2011), la fattura è un documento di predisposizione unilaterale che non fornisce di per sé prova del credito;
2) quanto alle disposizioni contenute nell'art. 4 comma 1 del D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, il tribunale precisa che la disposizione contenuta nel predetto articolo, secondo cui la mancata risposta all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita può essere valutata dal giudice ai fini di cui all'art. 642 comma 1 cpc va interpretata nel senso che tale comportamento consente allo stesso giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (che peraltro non ricorre nel caso in esame) ma non vale ad esonerare l'istante dal fornire la prova della propria pretesa;
3) Il convenuto nel giudizio de quo è rimasto contumace e pertanto dal suo comportamento non può desumersi argomenti di prova ex art. 115 cpc.
Alla stregua di tali premesse, il tribunale non ritiene raggiunta la prova della sussistenza del credito azionato e pertanto respinge la domanda, con compensazione delle spese di lite.