Tribunale di Mantova, sentenza del 24 settembre 2015

Tribunale di Mantova, sentenza del 24 settembre 2015
Venerdi 27 Novembre 2015
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Segue un'anteprima del testo:

Tribunale di Mantova, 24 settembre 2015. Giudice Mauro Bernardi

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 22-9-2015 così provvede:

  

  • letto il ricorso n. 1920/15 R.G. depositato in data 8-5-2015 e proposto, ex art. 702 bis c.p.c., dal F. A. I. s.n.c. di V. M. & C.;

  • rilevato che il F. istante ha chiesto che la società T. s.r.l. venga condannata a pagare la somma di € 6.473,50 a saldo della propria fattura n. 198/2011 quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera di serramenti; 

  • rilevato che la società convenuta è rimasta contumace;

  • osservato che è rimasto senza esito l’invito formulato dal F. istante alla controparte e volto alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e segg. del d.l. 132/2014 convertito con legge 162/2014;

  •  rilevato che non è stata formulata alcuna istanza istruttoria e che parte ricorrente, a fondamento della pretesa, ha prodotto solo una copia della menzionata fattura n. 198/2011;

  • osservato che la fattura, in quanto documento di predisposizione unilaterale, non costituisce di per sé prova del credito (cfr. Cass. 25-6-2011 n. 8664);

  • considerato che la disposizione contenuta nell’art. 4 I co. del d.l. 132/2014 secondo cui la mancata risposta all’invito alla stipula di una convenzione assistita può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all’art. 642 I co. c.p.c. va interpretata nel senso che tale comportamento consente al Giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (nel caso di specie peraltro non è stato attivato il procedimento monitorio) ma non vale a esonerare l’istante dal fornire prova della propria pretesa;

  • rilevato che, stante la contumacia della società convenuta, dal suo comportamento non possono desumersi argomenti di prova (cfr. art. 115 I co. c.p.c.); ...

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