Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del Dott. Paolo Gibelli, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
...omissis...
osserva quanto segue
La causa concerne il compenso professionale spettante all'avvocato attore per aver assistito la società convenuta nel contesto di un'operazione commerciale internazionale che la stessa, nel 2012, aveva in programma di compiere con una controparte nigeriana. L'operazione consisteva in una colossale importazione di materiali ferrosi di scarto via mare. Nel novembre dell'anno in questione all'Avv. Gi. fu chiesto di redigere un contratto quadro dei vigenza annuale che regolasse l'operazione detta. La richiesta venne direttamente dal legale rappresentate della convenuta Sig. Ba. che si recò presso lo studio del professionista genovese in compagnia della sig.ra Bo.
I fatti sopra sintetizzati sono pacifici. E' relativamente pacifico, comunque confermato per alcuni aspetti marginalissimi dall'istruttoria orale svolta, il seguito dei fatti. Vi furono scambio di corrispondenza e contatti esclusivamente tra il professionista e la ….. Mai lo stesso contattò la controparte nigeriana. Una prima bozza sintetica fu consegnata dallo stesso cliente. Un testo contrattuale piuttosto articolato venne redatto in italiano dall'avv. Gi. e venne poi tradotto in inglese parrebbe da parte del cliente stesso, almeno in una prima versione. Il contratto fu sottoscritto dalle parti (24.11.12) venne inviata dalla Nigeria una lettera di conferma della sottoscrizione. L'affare tuttavia non ebbe mai compimento. Si trattava semplicemente di un truffa. La controparte nigeriana era inesistente o comunque assolutamente non in grado e non intenzionata a compiere l'operazione.
Nonostante l'avv. Gi. abbia già ricevuto Euro 10.000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta, trattenendo la somma quale acconto, le parti sono in forte disaccordo sulla determinazione complessiva delle spettanze del difensore per l'opera svolta. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter