Prodotti esposti per la vendita: modalita' di indicazione del prezzo

Prodotti esposti per la vendita: modalita' di indicazione del prezzo

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo al pubblico e non è sufficiente che i capi siano dotati di cartellino del prezzo, se questo è riposto all'intermo del singolo prodotto.

Martedi 17 Giugno 2025

Così ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14826/2025.

Il caso: Con accertamento ispettivo la Guardia di Finanzia di Ferrara constatava che, all’interno del negozio Alfa i prodotti esposti non indicavano il prezzo di vendita in modo chiaro e leggibile; veniva quindi elevato il verbale di constatazione nei confronti di Mevia in qualità di responsabile di vendita al momento dell’accesso effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria e di Alfa s.p.a. quale obbligata in solido, per violazione dell’art. 14, d.lgs. 14/1998.

Il Comune emetteva quindi, nei confronti del trasgressore e dell’obbligato in solido, l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma di Euro 1.032,00.

La soc. Alfa Spa proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace, che accoglieva l'opposizione, ritenendo che, siccome la merce esposta era dotata di un cartellino, riportante il prezzo di vendita, seppure posto all’interno del singolo capo, era esclusa la lesione del diritto del consumatore ad avere informazioni chiare e trasparenti.

Il Tribunale quale giudice di appello accoglieva il gravame del Comune e confermava l'ordinanza-ingiunzione, in quanto i cartellini indicanti il prezzo, seppure attaccati ai capi di abbigliamento, non erano visibili, con conseguente violazione dell’art. 14 d.lgs 114/1998 secondo cui i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo al pubblico.

La soc. Alfa ricorre in Cassazione, che, nel respingere il ricorso, evidenzia quanto segue:

a) il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 14 del d.lgs. 114/1998 perché i verbalizzanti hanno riscontrato che il cartellino del prezzo, all’interno del negozio, era riposto all’interno del prodotto e, per le borse in vendita, era celato al loro interno, chiuso con cerniera; ha escluso perciò, nella fattispecie, la sussistenza delle caratteristiche di leggibilità e visibilità del prezzo;

b) l'art. 14 citato prescrive:

1. al comma primo, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbano indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;

2. il comma secondo, prevede poi che negli esercizi commerciali e nei loro reparti organizzati con il sistema di vendita a libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo debba essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico;

3. il comma terzo specifica, infine, che possano essere esclusi dall'applicazione del comma secondo soltanto i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, «in modo che risulti facilmente visibile al pubblico» ;

c) quindi la facile visibilità è, dunque, prescritta con la leggibilità anche quando al consumatore sia concesso l’esame diretto del prodotto, sicché a maggior ragione le due caratteristiche devono coesistere quando il prodotto sia esposto al pubblico, ma senza che il consumatore abbia possibilità di accostarvisi direttamente;

d) il prezzo posto sotto l'oggetto è, secondo la normale accezione, nascosto; seppure è vero che, una volta scoperto il cartellino, il prezzo risulta comunque immediatamente riferibile all'oggetto, è vero altresì che un cartellino posto sotto l’oggetto (o, come nella fattispecie in esame, riposto tra le pieghe del capo o chiuso all’interno di una borsa) non è palese, visibile, manifesto: sono, pertanto, le modalità di posizionamento del cartellino a rilevare e non certamente la tipologia di prodotto esposto.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 14826 2025


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