Il principio di non constestazione della domanda: quando si applica

Il principio di non constestazione della domanda: quando si applica

Nell’ambito del processo civile, alla parte rimasta contumace in primo grado, che costituendosi nel giudizio di appello abbia comunque contestato i fatti costitutivi della domanda dell'originario attore, non si applica il principio di non contestazione della domanda previsto dall’articolo 115 del Codice di procedura civile.

Mercoledi 8 Gennaio 2025

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.25/2025, pubblicata il 2 gennaio scorso.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, una signora si era rivolta al Tribunale chiedendo che venisse disposta la condanna dei convenuti alla rimozione di un paletto da questi ultimi posizionato dietro una porta che ostacolava l’accesso ad una scala e al terrazzo di proprietà dell’attrice.

Nel difendersi i convenuti, in via preliminare, eccepivano il difetto d'integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio del proprietario di un distinto immobile che aveva anch’esso il diritto sulla scala oggetto del contenzioso. Integrazione del contraddittorio che veniva autorizzata.

Il Tribunale, nella contumacia del convenuto per il quale era stato disposta l’integrazione del contraddittorio, rigettava la domanda attorea per la mancanza di prova circa la comproprietà della scala, del corridoio e del terrazzo.

Di diverso avviso la Corte di appello, la quale condannava i convenuti alla rimozione del paletto che ostruiva all’originaria attrice di accedere alla scala.

A fondamento della decisione, i giudici della Corte territoriale osservavano che nelle azioni di rivendica, il rigore probatorio dell'attore è attenuato tutte le volte in cui la parte convenuta riconosce anche se implicitamente, o comunque non contesta, l'appartenenza del bene al rivendicante.

Pertanto, la convenuta, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, avverso la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione deducendone l’erroneità per avere i giudici di secondo grado liquidato superficialmente le difese dalla stessa spiegate, limitandosi a parlare di mancata contestazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale e per aver desunto dalla sua contumacia in primo grado la mancata contestazione dei titoli di proprietà prodotti innanzi al Tribunale dagli attori. Il principio di non contestazione, evidenziava la ricorrente, è applicabile, solo per le parti costituite, sul quale incombe l'onere della contestazione specifica dei fatti posti a base della domanda. Inoltre, la ricorrente deduceva che la contumacia è da considerarsi un comportamento equivoco e non concludente, che determina specifici effetti previsti espressamente dalla legge, ma deroga al principio dell'onere della prova incombente sull’attore il quale non può ritenere incontroversi o pacifici fatti da lui allegati, ma non provati.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, ha osservato che:

  1. l’articolo 115 del Codice di procedura civile nello stabilire che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite", esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace;

  2. la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro;

  3. non è possibile, quindi, considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza incombe sull’attore l’onere della prova;

  4. nel caso in cui una parte è contumace, il giudice ha il dovere di accertare se l’attore abbia o meno fornito la prova circa i fatti costitutivi e giustificativi della pretesa azionata, indipendentemente dal fatto che in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.

Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare se l’attore avesse fornito la prova circa il titolo originario di acquisto della comproprietà dei beni controversi.




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