Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice.
Martedi 7 Gennaio 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31712/2024.
Il caso: La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da un gruppo di lavoratori inquadrati come pulitori turnisti presso l’aeroporto, la società datrice di lavoro era stata condannata al pagamento delle somme specificamente indicate per ciascun lavoratore a titolo di maggiorazione del 30% dell’ordinaria retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica.
La Corte distrettuale riteneva corretto il ragionamento del primo giudice secondo cui:
- il CCNL applicato al rapporto (che regolava il diritto al riposo compensativo per i lavoratori impiegati nel giorno di domenica) non indennizzava i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale (cioè durante la giornata che, per la generalità dei consociati, è tradizionalmente e diffusamente destinata alla realizzazione di interessi personali, quali quelli familiari, spirituali e sociali), tramite una maggiorazione con carattere di ristoro, non necessariamente di ordine economico, ma comunque rappresentante un quid pluris idoneo a compensare la peculiare forma di sacrificio sopportata dal lavoratore occupato la domenica.
Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione, rilevando che la Corte d'Appello aveva errato in quanto:
- non aveva tenuto conto che, nella fattispecie in esame, doveva attribuirsi preminenza alla volontà collettiva, perché il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica, anche con differimento del riposo settimanale a giorno diverso, può essere soddisfatto non solo mediante l’erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l’attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura, atti a differenziare il complessivo trattamento economico e normativo in termini di vantaggi di qualsiasi natura.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato:
a) la Corte di merito ha chiarito che occorre evitare il “tranello concettuale” rappresentato dalla mera traslazione del giorno di riposo, che non comporta alcun quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica, così come, su base mensile, il riposo a scalare per i lavoratori turnisti (che comporta sempre 22 giorni di lavoro e 8 di riposo, come i lavoratori non turnisti);
b) il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole;
c) dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris.