Una delle cause di decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa è il mancato trasferimento da parte del contribuente della residenza nell’immobile oggetto di compravendita entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.
Giovedi 7 Dicembre 2017 |
Infatti, la legge riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di esercitare l’azione di recupero dell’imposta nei confronti del contribuente che non abbia, entro il suddetto termine, provveduto al trasferimento della residenza nell’immobile acquistato.
Da quando decorre il termine triennale riconosciuto all’Agenzia delle Entrate per notificare al contribuente la decadenza dei suddetti benefici?
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28860/2017, pubblicata il 1 dicembre scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno statuito che il termine decorre dalla scadenza del diciottesimo mese successivo alla stipula del rogito d’acquisto e non dalla stipula o dalla registrazione del suddetto atto.
IL CASO: L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto tardiva la notifica al contribuente dell’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per mancato trasferimento della residenza nel termine dei diciotto mesi previsto dall’art. 1 parte I, nota II bis, n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, il termine dei diciotto mesi doveva decorrere dalla data di stipula dell’atto, mentre secondo l’Agenzia delle Entrate il suddetto termine decorreva dalla data di registrazione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia delle Entrate e nell’accogliere il ricorso con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, ha evidenziato che come già affermato dalla stessa Corte di legittimità In tema di benefici fiscali cosiddetta "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'articolo 1, nota 2 bis, comma 1, lettera a), della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove e' ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'articolo 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al piu' tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto" (Cass. n. ord. 2527/14, 9776/2009, sez. un. n. 1196/00).
Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 28860 del 01/12/2017