Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27515-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
T.V.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2407/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Lombardia n. 2407/16, relativa alla revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dall'art. 1 parte 1, nota 2 bis, n. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
Assume la ricorrente che erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuta tardiva la notifica dell'avviso di liquidazione (tre anni), facendo riferimento, quale dies a quo, alla data di stipula dell'atto, e non a quella della registrazione dello stesso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza con motivazione semplificata.
La censura è fondata. Secondo l'insegnamento di questa Corte "In tema di benefici fiscali cosiddetta "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota 2 bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto" (Cass. n. ord. 2527/14, 9776/2009, sez. un. n. 1196/00). ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter