Il portiere comunica il trasferimento del destinatario: valida la notifica per irreperibili?

Il portiere comunica il trasferimento del destinatario: valida la notifica per irreperibili?

Il portiere dichiara al messo notificatore che il destinatario della cartella di pagamento si è trasferito e la notifica viene eseguita con il deposito presso la casa comunale con il rito degli irreperibili. La notifica è valida?

Venerdi 19 Ottobre 2018

Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25625/2018, pubblicata il 15 ottobre scorso, affermando che è nulla la notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura dell’irreperibilità sulla scorta delle sole informazioni raccolte dal portiere dello stabile dove è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, senza che il messo notificatore provveda ad eseguire ulteriori verifiche circa l’effettivo trasferimento del contribuente in un luogo assolutamente irreperibile.

IL CASO: la pronuncia in commento trae origine da due ricorsi promossi da un società, il primo avverso un’intimazione di pagamento ad essa notificata ed il secondo avverso una successiva iscrizione di ipoteca legale.

La cartella di pagamento prodromica ai suddetti atti era stata notificata dall’Agente della Riscossione con la procedura dell’irreperibilità assoluta dopo che il portiere dello stabile aveva dichiarato al messo notificatore che la società destinataria della notifica si era trasferita. Dopo aver riunito i due ricorsi, la Commissione Tributaria Provinciale annullava gli atti impugnati ritenendo la notifica della cartella di pagamento prodromica “irrituale”, in quanto eseguita con il rito dell’irreperibilità assoluta solo con la dichiarazione del portiere dello stabile. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto dall’Agente della Riscossione che interponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado deducendo con un unico motivo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 140 e 145 c.p.c., nonchè dell’articolo 60, comma 1, lett. E) D.P.R n. 600 del 1973. Secondo l’agente della riscossione, contrariamente a quanto statuito dalla Commissione Tributaria Regionale, la notifica della cartella di pagamento doveva ritenersi corretta in quanto eseguita con il rito degli irreperibili stante la mancanza di modifica dell’indirizzo delle sede legale della società contribuente risultante dalla certificazione camerale acquista dal messo notificatore.

LA DECISIONE: i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dall’Agente della Riscossione, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune;

  2. rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione».

  3. come affermato in altri arresti giurisprudenziali della stessa Corte di legittimità “ in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. E, del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. n. 2877/2018, Cass. n. 12646/2018).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 25625 del 15/10/2018

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