Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 25625 del 15/10/2018

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 25625 del 15/10/2018
Venerdi 19 Ottobre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15881/2017 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Zosima VECCHIO, presso il cui studio legale, sito in Roma alla via Attilio Regolo, n. 12/d, è elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

OMNIA GLOBAL SERVICE s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.M., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Graziano BRUGNOLI presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n. 15, è elettivamente domiciliata;

- controricorrente -

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- resistente -

avverso la sentenza n. 8413/02/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo

che:

1. Con la sentenza in epigrafe la CTR, rigettando l'appello proposto dall'agente della riscossione, confermava la sentenza di primo grado che, riuniti i ricorsi proposti dalla società contribuente avverso un'intimazione di pagamento ed una successiva iscrizione di ipoteca legale notificati alla predetta società, annullava i predetti atti ritenendo "irrituale" la notifica della prodromica cartella di pagamento perchè effettuata con la procedura dell'irreperibilità assoluta sulla base della sola dichiarazione del portiere dello stabile. ...

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