Il pagamento al singolo creditore eseguito dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore è soggetto alla dichiarazione di inefficacia ex articolo 44 della legge fallimentare anche nel caso in cui l’ordinanza di assegnazione è stata emessa in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Martedi 24 Ottobre 2017 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19947 del 10 agosto 2017.
IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso promosso da un creditore avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale, riformando la decisione del Tribunale, condannava il suddetto creditore a restituire la somma che aveva incassato in via esecutiva in quanto dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione e prima del pagamento del terzo, il debitore era stato dichiarato fallito. Il terzo era stato condannato al versamento della stessa somma in favore della curatela fallimentare, in quanto il versamento eseguito in favore del creditore era stato dichiarato inefficace.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso, osservando che:
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex art. 553 cpc è inefficace ai sensi dell’art. 44 della legge fallimentare qualora avvenga successivamente alla dichiarazione del fallimento del debitore non assumendo a tal fine rilievo l’anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente e' rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia;
Il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilita' dei suoi beni, e' violato, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall’art. 56 della legge fallimentare, non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex articolo 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo." (Cass. 1227/2016).
Poiché il debitore dopo la dichiarazione di fallimento perde, ai sensi dell’art. 44 della legge fallimentare, il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può' effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato, il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento. (Cass. 5994/2011).