La delibera condominiale votata all’unanimità può essere impugnata dal condomino presente all’assemblea?
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11375/2017 del 9 maggio 2017.
Mercoledi 24 Maggio 2017 |
Come è noto ai sensi dell’art. 1137, comma secondo codice civile, la delibera assembleare può essere impugnata soltanto da parte del condomino assente, dissenziente e dall’astenuto
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha statuito che il condomino presente all’assemblea può impugnare la delibera condominiale approvata all’unanimità solo se fornisce la prova di aver manifestato il suo dissenso.
IL CASO: La vicenda trattata dai Giudici di Piazza Cavour trae origine dall’impugnazione di una delibera condominiale approvata all’unanimità da parte di un condomino presente all’assemblea.
L’impugnazione veniva rigettata dal Tribunale e il conseguente appello veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cpc. Avverso la sentenza di appello il condomino proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.
Con il primo motivo veniva dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 c.c per aver la sentenza di primo grado ritenuto implicita l’approvazione della delibera all’unanimità, essendo onere di chi impugna la stessa fornire la prova, in via documentale, di aver espresso il voto contrario. Secondo il condomino la votazione non c’era stata.
Con il secondo motivo si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto non vi era stato l’ascolto di un cd contenente la registrazione audio dell’assemblea condominiale necessario ai fini della prova che non vi era stata nessuna votazione su alcuni punti all’ordine del giorno.
LA DECISIONE: I Giudici di Piazza Cavour nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Condominio, hanno osservato che:
1. Il verbale dell’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata;
2. Il valore di prova legale del verbale dell’assemblea condominiale, munito della sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dei sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura;
3. Per procedere all’impugnazione della veridicità di quanto risulta dal verbale dell’assemblea condominiale non è necessaria la querela di falso ma è sufficiente far ricorso ad ogni mezzo di prova;
4. Spetta al condomino che impugna la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.