Esclusione dal concorso pubblico per direttore tecnico biologo della Polizia di Stato. Necessario impugnare la clausola del bando inerente il limite di età entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il Tar del Lazio, sez. 1^ quater, con la sentenza breve n. 5010 del 29.04.2017, in tema di esclusione da un concorso per direttore tecnico biologo della PS, ha dichiarato irricevibile il ricorso perché la clausola del bando, che fissava per l’ammissione un limite d’età di 32 anni, doveva essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.
Mercoledi 24 Maggio 2017 |
La vicenda qui attenzionata trae origine da un ricorso proposto -innanzi al Tar romano- avverso l’esclusione da un concorso per l’ammissione nei ranghi della Polizia di Stato quale direttore tecnico biologo, il cui bando prevedeva, per la partecipazione, un limite di età di 32 anni.
La ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 3, comma 6°, della legge n.127 del 1997, che sancisce che << La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione >> ed aveva sostenuto che il limite di età, previsto per il personale della PS con d.m. n. 115/1999, era applicabile solo al personale cd. “operativo” e non a quello dei ruoli tecnici a cui appartiene la figura del direttore tecnico biologo.
Secondo la ricorrente, l’amministrazione, nel prevedere il predetto limite, aveva violato la normativa comunitaria, (in particolare la direttiva 2000/78/CE), in quanto l’estensione ai “ruoli tecnici” del limite di età previsto per i “ruoli operativi” non poteva trovare giustificazioni nelle esigenze della P.A., cosicché chiedeva al giudice la disapplicazione della disposizione anticomunitaria in quanto, (come evidenziato nelle note illustrative depositate prima della camera di consiglio), non si controverteva su un atto amministrativo che violava una norma di diritto interno di derivazione comunitaria, (che avrebbe condotto all’annullabilità dell’atto e sarebbe stato soggetto agli ordinari termini di impugnazione), ma, si era addirittura di fronte ad un atto amministrativo viziato da nullità, in quanto adottato in conformità ad una legge nazionale incompatibile con la fonte comunitaria (cfr., Consiglio di Stato, V sez., n. 35/2003 e VI sez. n. 1983/2011), come tale, disapplicabile (Tar Lazio, sez. I ter, n. 5593/2014).
Ma, il giudice, purtroppo senza neanche analizzare la questione su esposta (atto annullabile o nullo), evidenziata nelle note illustrative, ha respinto il ricorso, limitandosi a sostenere che la clausola inerente al limite d’età avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.