Notifica inviata all'indirizzo pec sbagliato del difensore di fiducia: conseguenze

Notifica inviata all'indirizzo pec sbagliato del difensore di fiducia: conseguenze
Giovedi 25 Maggio 2017

Con la sentenza n. 20854 del 2 maggio 2017 la III° Sezione Penale della Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla validità o meno della comunicazione inviata al difensore a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata errato.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva condannato l'imputata, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del GUP di Benevento, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, oltre alle spese.......per il reato di cui alla L. 11 novembre 1983, art. 81 cpv., e successive modificazioni, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi aveva omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per circa Euro 83.204,00, relative al periodo da giugno a luglio 2009, da settembre dicembre 2009 e da maggio a giugno 2010.

Viene proposto ricorso per Cassazione; in tale sede il difensore dell'imputata lamenta la violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 5, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per aver omesso la Corte d'Appello la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore, almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello; nel caso di specie, la notifica a mezzo PEC non era stata correttamente effettuata, come da attestazione informatica di mancata consegna, perchè tentata all'indirizzo PEC errato del difensore e quindi irregolare doveva ritenersi la conseguente notifica a mezzo deposito in cancelleria.

Peraltro anche la notifica all'imputato non era regolare in quanto la citazione era stata effettuata con le forme previste dall'art. 157 c.p.p., comma 8, forma cui era possibile ricorrere solo in caso di impossibilità di effettuare la consegna nelle forme previste dall'art. 157 c.p.p.; peraltro, mancava la cartolina di ritorno della raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario.

Per la difesa del ricorrente, quindi, vizi di notifica non erano riconducibili a mere irregolarità formali, perchè avevano di fatto privato la parte del contraddittorio relativo ad un intero grado di giudizio; la duplice omessa notifica, all'imputata ed al difensore, avevano in concreto inibito la partecipazione di questi al processo celebratosi innanzi alla Corte d'Appello, precludendo qualsiasi possibilità di ulteriore approfondimento del merito della vicenda.

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:

  • l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4;

  • ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo";

  • quanto all'imputato, è vero che la giurisprudenza qualifica la notifica irregolare come una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), a regime intermedio, la quale, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato, ma nella fattispecie tale prova non sussiste e quindi appaiono fondati sia il secondo che il terzo motivo di ricorso, perchè giammai un difensore d'ufficio irregolarmente nominato avrebbe potuto disporre di siffatta eccezione dell'imputato.

  • in definitiva il processo in appello non è stato correttamente introdotto e gli atti vanno restituiti al relativo Giudice per nuovo giudizio.

Allegato:

Cass. penale Sez. III Sentenza del 02/05/2017 n.20854

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