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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
Dott. MACRI’ Ubalda - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 25.3.2015 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1. Con sentenza in data 25.3.2015 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 27.5.2013 del Tribunale di Benevento che l'aveva condannata, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 258/12 irrevocabile il 12.12.2012 del GUP di Benevento, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, oltre alle spese; conversione della pena detentiva in pecuniaria da quantificarsi in Euro 30.000,00 oltre ad Euro 900,00 di multa, pena sospesa e revoca del decreto penale opposto n. 221/12 emesso il 13.3.2012, per il reato di cui alla L. 11 novembre 1983, art. 81 cpv., e successive modificazioni, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi aveva omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per circa Euro 83.204,00, relative al periodo da giugno a luglio 2009, da settembre dicembre 2009 e da maggio a giugno 2010.
2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore dell'imputata lamenta la violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 5, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per aver omesso la Corte d'Appello la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore, almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello. Precisa che la notifica a mezzo pec non era stata correttamente effettuata, come da attestazione informatica di mancata consegna, perchè tentata all'indirizzo andrea.delongis(at)pec.studiolegaledelongis.com in luogo che all'indirizzo avv.andrea.delongis(at)pec.it, e quindi irregolare doveva ritenersi la conseguente notifica a mezzo deposito in cancelleria. ...
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