Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 09/05/2017 n.11375

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 09/05/2017 n.11375
Mercoledi 24 Maggio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23045/2015 proposto da:

BENI STABILI DUE SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO RONZONI;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BIANCONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO GIOVANNELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 658/2014 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La ricorrente Beni Stabili Due s.r.l. impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza del 9 ottobre 2014 resa dal Tribunale di Tempio Pausania, conseguente ad impugnativa di deliberazione assembleare del 5 agosto 2013 adottata dal Condominio (OMISSIS). La sentenza del Tribunale era stata già impugnata davanti alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., depositata il 12 giugno 2015, aveva dichiarato inammissibile l'appello. Il ricorso per cassazione è stato proposto il 14 settembre 2015.

La ricorrente col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 c.c., con riguardo al punto della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto implicita l'approvazione all'unanimità della delibera, spettando a chi impugna la stessa di provare, in via documentale, di aver espresso voto contrario. Aggiunge la ricorrente che "votazione non vi è stata". Il secondo motivo di ricorso allega l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio con riguardo all'ascolto del CD contenente la registrazione audio della riunione assembleare del 5 agosto 2013, decisivo per dimostrare la mancanza di votazione sui punti 6, 10 e 13 all'ordine del giorno. ...

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