Pedone investito: l'errore medico non esclude la responsabilità del conducente.

Pedone investito: l'errore medico non esclude la responsabilità del conducente.

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28246 del 07/07/2016 si pronuncia in tema di rapporti intercorrenti tra il rischio da circolazione stradale e il rischio sanitario/terapeutico, definendo i limiti e i confini delle rispettive responsabilità in relazione all'evento morte.

Lunedi 25 Luglio 2016

La Corte di appello conferma integralmente la sentenza del Tribunale che ha condannato una signora per il reato di omicidio colposo di F.D., fatto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale: a seguito di sinistro stradale ascrivibile a colpa dell'imputata, il signor F.D. aveva riportato una frattura della testa omerale, che aveva reso necessario un intervento chirurgico, con esito negativo.

Avverso la decisione della Corte di appello l'imputata presenta ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2 (“le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”): secondo la ricostruzione della difesa dell'imputata, il successivo decesso dell'investito, intervenuto a causa di una trombo embolia polmonare massiva dopo un intervento chirurgico eseguito per sostituire la testa omerale con una protesi, non era causalmente riconducibile alla condotta colpevole di guida della signora.

La difesa evidenzia infatti che:

  • al momento del ricovero, subito dopo l'incidente stradale, gli stessi sanitari avevano categoricamente escluso ogni pericolo di vita del paziente;

  • la morte dell'investito sarebbe intervenuta come complicanza del tutto eccezionale delle modeste lesioni subite in conseguenza dell'incidente e riconducibile all' intervento chirurgico posto in essere dai sanitari, con conseguente applicabilità della disciplina posta dall'art. 41 c.p., comma 2, in tema di interruzione del nesso causale.

    La Cassazione, nel respingere il ricorso per infondatezza delle argomentazioni ivi svolte, osserva che:

  • nel caso in esame, entrambi i gradi di merito hanno risolto la questione nel senso di escludere profili di colpa dei medici, con motivazione che appare congrua ed immune da vizi logici;

  • e comunque, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, nel caso di incidente stradale causativo di lesioni, anche l'ipotetica negligenza o imperizia dei medici, persino ove di elevata gravità, non sarebbe in ogni caso idonea ad elidere il nesso causale tra la condotta del danneggiante e l'evento morte;

  • l'intervento dei sanitari, infatti, costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini della esclusione del nesso di causalità occorre un errore sanitario del tutto eccezionale e da solo determinante l'evento letale;

  • la colpa dei medici, osserva la Corte, “anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento dei sanitari: la negligenza o imperizia dei medici non costituisce di per sè un fatto imprevedibile, eccezionale, atipico rispetto alla serie causale precedente di cui costituisce uno sviluppo evolutivo normale anche se non immancabile”.

  • l'approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente di escludere l'imputazione al primo agente quando le lesioni originarie non avevano creato un pericolo per la vita, ma l'errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni di base e le conduce a processi nuovi e letali: viene creato un pericolo inesistente che si realizza nell'evento;

  • la Corte richiama un caso “esemplare” di rischio terapeutico idoneo a escludere la responsabilità del primo agente: l'errore nella individuazione del gruppo sanguigno;

  • in tale ipotesi, la teoria del rischio spiega bene l'esclusione dell'imputazione del fatto: vi è una tragica incommensurabilità tra la situazione non grave di pericolo determinata dall'incidente (che nel caso dell'esempio aveva comportato la rottura del femore) e l'esito mortale determinato dal macroscopico errore nell'individuazione del gruppo sanguigno; tale tipologia di errore nel caso di specie non si è verificato.

Testo della sentenza n. 28246


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