Pagamento del canone televisivo: la pronuncia della Cassazione

Pagamento del canone televisivo: la pronuncia della Cassazione
Con l'ordinanza n. 1922 del 2/02/2016 la Corte di Cassazione esamina la questione relativa al pagamento del canone televisivo nel caso in cui l'utente abbia richiesto l'oscuramento dei canali RAI.
Venerdi 12 Febbraio 2016

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio annullava una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni dal 2002 al 2007, ritenendo che il canone non dovesse essere pagato in quanto nel 2002 l'utente aveva richiesto l'oscuramento delle reti Rai e nel 2008 aveva dichiarato l'inutilizzo dell'apparecchio televisivo perché rotto.

Peraltro, rilevava la Corte territoriale, le argomentazioni del contribuente non erano state contestate dalle controparti, con la conseguenza che se ne doveva presumere la relativa fondatezza "quantomeno in applicazione del principio di non contestazione, previsto dall'art. 115 c.p.c.

L'Agenzia delle entrate ricorre contro l'utente e nei confronti di Equitalia Sud per la cassazione della sentenza, lamentando che la Commissione Tributaria aveva errato nel ritenere che la richiesta di oscuramento dei canali Rai facesse venir meno l'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo, sul rilievo della non contestazione di tale tesi da parte dell'Agenzia delle entrate e dell' Agente della riscossione.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che:

1. L' assunto su cui si fonda la decisione della sentenza gravata (“le argomentazioni del contribuente dovrebbero presumersi fondate perchè non contestate da parte degli interpellati”) viola l'art. 115 c.p.c. che riferisce l'onere di contestazione alle allegazione di fatto e non alle prospettazioni in diritto della controparte.

2. La decisione impugnata contrasta con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal R.D.L. n. 246/1938, che non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all'Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio

3. La richiesta di oscuramento dei canali Rai non rientra nel novero dei fatti estintivi dell'obbligo di pagamento del canone previsti dall'art. 10 di tale R.D.L..

Leggi il testo dell'ordinanza

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