Iscrizione di ipoteca sul fondo patrimoniale da parte di Equitalia

Avv. Alessandro Sgrò
Iscrizione di ipoteca sul fondo patrimoniale da parte di Equitalia

Il fondo patrimoniale pone davvero al riparo il contribuente da azioni esecutive o iscrizioni ipotecarie da parte di Equitalia, in caso di debiti con il fisco?

Giovedi 11 Febbraio 2016

Il fondo patrimoniale pone davvero al riparo il contribuente da azioni esecutive o iscrizioni ipotecarie da parte di Equitalia, in caso di debiti con il fisco?

La risposta, ovviamente, non può che prendere le mosse dalle ultime pronunce in materia da parte della Corte di Cassazione.

Ebbene, secondo una recentissima sentenza (Cass. sent. n°21396/2015) i giudici di legittimità ritengono che il criterio di individuazione dei debiti, per i quali è possibile procedere ad esecuzione forzata od ad ipoteca esattoriale, non va ricercato nella natura dell’obbligazione, che può essere anche tributaria, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia.

Ciò implica che anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (si veda anche Cass. sent. n°3738/2015).

Ora, il principio espresso dai Supremi giudici mi sembra abbastanza chiaro: se l’obbligazione è sorta per esigenze familiari e per il potenziamento della capacità lavorativa, i beni conferiti nel fondo patrimoniale non possono essere oggetto di iscrizione d’ipoteca da parte di Equitalia. Diverso è, invece, il caso in cui la posizione debitoria del contribuente sia sorta per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Attenzione però a non travisare il principio espresso dai giudici di legittimità con la summenzionata sentenza, poiché i debiti tributari (quali IRPEF-IVA) sono debiti estranei ai bisogni della famiglia, perché sono funzionali ai bisogni pubblici dello Stato e comunitari e pertanto potranno essere oggetto di azioni esecutive da parte del Fisco anche nei confronti del fondo patrimoniale. Si prenda ad esempio l’IVA, detta imposta è finalizzata alle esigenze erariali e comunitarie e non è direttamente correlata ad alcuna esigenza familiare.

Diverso è il discorso delle tasse correlate a un servizio pubblico, in quanto quest’ultime sono invece direttamente ed univocamente funzionali ai bisogni della sua famiglia.

Riferimenti: - Corte di Cassazione, sentenza n°21396/2015; - Artt. 167 e 170 c.p.c..

Avv. Alessandro Sgrò.


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