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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9815-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
e contro
C.S., EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 597/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 02/07/2013, depositata il 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in Cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
L'Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. C.S. e nei confronti di Equitalia Sud il per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni dal 2002 al 2007.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il canone non sarebbe stato dovuto perchè nel 2002 il contribuente aveva richiesto l'oscuramento delle reti Rai e nel 2008 aveva dichiarato l'inutilizzo dell'apparecchio televisivo del detenuto perchè rotto. Assume al riguardo il giudice territoriale che le argomentazioni del contribuente non sarebbero state contestate in maniera specifica e puntuale dalle controparti cosicchè si dovrebbe presumere la relativa fondatezza "quantomeno in applicazione del principio di non contestazione, previsto dall'art. 115 c.p.c.". ...
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