Opposizione all'esecuzione: giudizio di merito e forma dell'atto introduttivo

Opposizione all'esecuzione: giudizio di merito e forma dell'atto introduttivo
Mercoledi 15 Novembre 2017

Ai sensi del secondo comma dell’art. 618 c.p.c., l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal Giudice dell’esecuzione deve essere proposto con la forma dell’atto introduttivo richiesto nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23964/2017, pubblicata il 12 ottobre 2017.

IL CASO: La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione trae origine dal ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto l’opposizione all’esecuzione promossa da un avvocato distrattario delle spese di lite liquidate in un giudizio da quest’ultimo patrocinato nell’ambito di una controversia di lavoro. Il legale, al fine di incassare le suddette somme, notificava all’INPS un pignoramento presso terzi che si concludeva con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

Successivamente, Il legale notificava all’INPS un ulteriore atto di precetto per il recupero delle spese relative all’imposta di registro della suddetta ordinanza di assegnazione, instaurando una nuova procedura esecutiva presso terzi alla quale si opponeva l’INPS eccependo l’insussistenza del titolo esecutivo. Il Tribunale emetteva l’ordinanza di assegnazione in favore del legale, limitando le somme pignorate fino alla concorrenza di un terzo del credito fatto valere da quest’ultimo.

Il legale, stante la decurtazione del suo credito, avverso la suddetta ordinanza, proponeva opposizione agli atti esecutivi. All’esito veniva assegnato alle parti il termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito. L’avvocato introduceva il suddetto giudizio con ricorso, nelle forme del rito del lavoro e l’opposizione veniva accolta dal Tribunale. L’INPS, nel proporre il ricorso per Cassazione deduceva tra l’altro la violazione degli articoli 93, 409, 617, 618 e 618-bis c.p.c., sostenendo che l’avvocato distrattario, trattandosi di credito di natura ordinaria, avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito di cui all'articolo 618 c.p.c., comma 2, con atto di citazione, anziché con ricorso ed il semplice deposito in cancelleria del ricorso non sarebbe stato sufficiente a far salva l'osservanza del termine fissato dal giudice per l'introduzione del giudizio.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato fondato il suddetto motivo del ricorso e nel decidere nel merito ha cassato la sentenza impugnato e dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi formulata dall’avvocato, in quanto proposta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 618 cpc.

Secondo gli Ermellini:

  1. Il credito azionato in executivis dal difensore distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente; conseguentemente, con riferimento al detto credito, non opera la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista dall'articolo 618-bis c.p.c., ne' si applica il relativo rito (Cass. n. 24691/2010; Cass. n. 17134/2005; Cass. n. 11804/2007);

  2. a norma dell'articolo 618 c.p.c., comma 2, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'articolo 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa e' soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cass. n. 19264/2012; Cass. n. 1152/2011);

  3. Poiché il giudizio di merito è stato introdotto, con ricorso anziché con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, il legale avrebbe dovuto, entro tale termine, non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo. Nel caso di specie ciò non è avvenuto.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Sentenza del 12/10/2017 n.23964

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