Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9887/2016 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dott. S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e difesa da se medesima;
- resistente -
avverso la sentenza n. 434/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del motivo 1 di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI.
T.A. terzi nei confronti delle spese di liteprocedeva ad espropriazione presso del debitore INPS per il pagamento distratte in suo favore con sentenzadel Tribunale di Foggia, sezione lavoro. Raccolta la dichiarazione positiva del terzo pignorato, il giudice dell'esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione.
Successivamente, la T. notificava all'Istituto di previdenza un ulteriore atto di precetto per il recupero delle spese relative alla registrazione dell'ordinanza di cui sopra. Instaurava quindi una seconda procedura esecutiva, avverso la quale l'INPS proponeva opposizione, sostenendo l'inesistenza del titolo esecutivo. dell'esecuzione disponeva l'assegnazione delle pignorate fino alla concorrenza di un terzo del esposto dalla T.. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter