Con l’ordinanza n. 20849/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’improcedibilità o meno dell’appello nel caso in cui l’appellante non deposita nel fascicolo processuale la copia della sentenza impugnata.
Lunedi 23 Agosto 2021 |
IL CASO: Una carrozzeria che era rimasta soccombente all’esito del giudizio dalla stessa promossa innanzi al Giudice di Pace nei confronti di una compagnia di assicurazione, proponeva appello avverso la decisione di primo grado che veniva dichiarato improcedibile dal Tribunale per il mancato deposito da parte dell’appellante della sentenza impugnata.
Il Tribunale, nel dichiarare l’improcedibilità del gravame, evidenziava di non essere in grado di conoscere aliunde il contenuto della sentenza impugnata anche perché la stessa non era stata depositata neanche dalla convenuta, nè era reperibile nel fascicolo processuale una copia informale della stessa.
L’originaria attrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 348 c.p.c, ritenendo errata la decisione del Tribunale, avendo quest’ultimo affermato che l’appellante non aveva depositato la sentenza e che la conseguenza del mancato deposito era la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
La ricorrente sosteneva, fra l’altro:
- di aver depositato, al momento della costituzione, la copia autentica della sentenza impugnata e che, comunque, in ogni caso, se effettivamente, la copia non fosse stata presente nel fascicolo, il Giudice avrebbe dovuto invitare l’appellante al deposito della stessa;
- che «la "sanzione" della improcedibilità, per il presunto (e non provato) mancato deposito della sentenza impugnata, si pone in evidente violazione dell'art. 348 c.p.c., che nel disciplinare espressamente le cause di "improcedibilità dell'appello" non annovera il deposito della sentenza impugnata.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, ha ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, l’omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Dando seguito al suddetto orientamento, i giudici di legittimità hanno ritenuto errata la decisione del Tribunale che ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello per effetto del mancato deposito della sentenza impugnata. Il Tribunale, secondo gli Ermellini, avrebbe, invece, dovuto verificare, sulla base degli atti, la sussistenza o meno di elementi sufficienti per poter decidere nel merito.
Pertanto, gli Ermellini hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio della causa al Tribunale di provenienza il quale sulla scorta del suddetto principio affermato dagli stessi giudici di legittimità dovrà verificare se, sulla base degli atti, sussistano o meno elementi sufficienti per una decisione nel merito.
Nell’ipotesi in cui tale possibilità non sussista oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, hanno concluso, l'esito del giudizio non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi"” (Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).