Con l’ordinanza 27220/2022, pubblicata il 15 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla possibilità o meno di depositare, nell’ambito di un processo civile, una volta che la causa venga trattenuta in decisione e concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c., le repliche senza il preventivo deposito della comparsa conclusionale.
Mercoledi 21 Settembre 2022 |
IL CASO: La vicenda esaminata origina dalla sentenza con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli attori ordinando ai convenuti la demolizione di alcuni manufatti accessori (un garage ed un ripostiglio) da questi ultimi realizzati e posti a ridosso del confine con gli attori.
Avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello da uno degli originari attori, che veniva parzialmente accolto dai giudici della Corte territoriale i quali ordinavano ai convenuti di arretrare anche il loro edificio principale sino a dieci metri dal confine e di demolire il muro edificato a confine.
La questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dagli originari convenuti i quali con un unico motivo deducevano, fra l’altro, l’erroneità della decisione della Corte di Appello che aveva consentito all’attore principale il deposito della memoria di replica senza aver preventivamente depositato la comparsa conclusionale.
LA DECISIONE: Il motivo è stato ritenuto inammissibile dai giudici della Cassazione i quali, nel rigettarlo, dopo aver evidenziato che la memoria di replica ha lo scopo di consentire alla parte di replicare appunto alla comparsa conclusionale avversaria, hanno osservato che il deposito della memoria di replica non è precluso dal fatto che la parte abbia scelto di non depositare a sua volta la comparsa conclusionale, affidando la propria difesa al solo scritto previsto per la replica.
Gli Ermellini, sul punto hanno dato continuità al principio affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziale secondo il quale “Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n . 2976 del 07/02/2020; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 6439 del 17/03/2009 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 4211del 25/03/2002).
Cassazione civile ordinanza n.27220 2022