Il funzionamento del sistema elettorale di Camera e Senato

Il funzionamento del sistema elettorale di Camera e Senato

Il prossimo 25 settembre, per la prima volta nella storia repubblicana, chi, alla data delle elezioni, avrà compiuto 18 anni, potrà esercitare il diritto di elettorato attivo per il Senato e tutti gli aventi diritto saranno chiamati ad eleggere 400 deputati e 200 senatori ( a fronte dei precedenti, rispettivamente, 630 e 315). 

Mercoledi 21 Settembre 2022

A seguito della riforma introdotta dalla L. n. 165/20171, è previsto un sistema elettorale di tipo misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale, in cui circa il 60% dei deputati è eletto con sistema proporzionale a lista chiusa ( 245 seggi) e quasi il 40% ( 151 seggi) è eletto con sistema maggioritario. Nel 2019, con la L. n. 512, sono state introdotte talune disposizioni in grado di assicurare l'applicabilità della legge elettorale a prescindere dal numero di parlamentari da eleggere ed ovviare, quindi, al pericolo che il potere presidenziale di scioglimento delle Camere venga, eventualmente, paralizzato nell'ipotesi di vuoto legislativo in materia elettorale. Il decreto legislativo n. 177/2020 ha ridefinito i collegi elettorali della Camera e del Senato, in attuazione della delega recata dalla L. n. 51 e a seguito della riduzione dei numeri di parlamentari operata dalla legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 20203. Allo stato attuale, le circoscrizioni elettorali sono 28, 14 delle quali coincidono con una Regione mentre in quelle più popolose corrispondono ad una o più province. Per il Senato, il territorio è suddiviso in 20 circoscrizioni regionali. La Circoscrizione Estero, divisa nelle quattro ripartizioni ( Europa, America Meridionale, America Settentrionale e Centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide) elegge 8 deputati e 4 senatori: in questo caso, i seggi vengono assegnati su base proporzionale.

Per l'elezione dei 392 deputati, i 3/8 del totale dei seggi ( vale a dire 147), sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, all'interno dei quali si aggiudicherà il seggio il candidato che prenderà il maggior numero di voti. Le liste possono unirsi in coalizione e presentare candidati comuni nei collegi uninominali. I restanti 245 seggi sono attribuiti in 49 collegi plurinominali costituiti all'interno delle circoscrizioni, ad eccezione della Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale e che eleggerà un solo deputato ed un solo senatore. Questi seggi risultano ripartiti a livello nazionale col metodo proporzionale dei quozienti interi anzitutto tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento e poi, per ogni coalizione, tra le liste sopra soglia che ne fanno parte.

Alla ripartizione dei seggi accedono solo quei partiti che supereranno la soglia di sbarramento e pertanto: le liste singole che hanno ottenuto più del 3% di voti a livello nazionale e le coalizioni che hanno ottenuto più del 10% di voti a livello nazionale, purchè al loro interno ci sia almeno una lista che abbia superato la soglia del 3 %. In ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, sulla base dell'ordine di presentazione.

Per l'elezione dei 196 senatori, nel territorio nazionale, i 3/8 dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni regionali, con sistema maggioritario, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I 122 seggi ( dai quali sono esclusi la Valle d' Aosta che, come abbiamo evidenziato in precedenza, elegge un solo senatore e il Trentino Alto Adige che elegge 6 senatori con sistema uninominale), vengono assegnati, in ciascuna Regione, nell'ambito di 26 collegi plurinominali con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento sopra richiamate. Le soglie per accedere al riparto dei seggi vengono calcolate, a livello nazionale, per le liste singole pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20 % dei voti validi almeno in una Regione mentre per le coalizioni il 10 % dei voti validi a livello nazionale, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20 % dei voti validi almeno in una Regione. In ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Il sistema prevede le liste bloccate nel senso che ogni singola lista e ogni coalizione può presentare un solo nome per il collegio uninominale mentre per i collegi plurinominali ogni partito, anche quello facente parte della coalizione, presenta una lista di candidati che può andare da un minimo di due ad un massimo di quattro: in tal senso si parla di liste corte bloccate o listini bloccati. Non essendo, dunque, previsto il voto di preferenza, i seggi dei collegi plurinominali verranno assegnati ai candidati presenti nei listini in base all'ordine che è stato stabilito al momento della presentazione della lista, cioè la disposizione dei nomi dei candidati presente sulla scheda elettorale.

Infine, ricordiamo, che per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature dei collegi uninominali che in quelle nei collegi plurinominali, i candidati devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso ed inoltre, nella selezione dei capilista nessun genere può essere rappresentato per più del 60% :Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima”4.

Una norma certamente non in grado di garantire sufficientemente la rappresentanza di genere almeno fino a quando continuerà ad essere consentita la (pluri)candidatura nei collegi plurinominali.

Ricordiamo, infine, che ai sensi della L. n. 1/2021, che ha modificato l'art. 58 della Costituzione, anche per votare al Senato è, ora, sufficiente aver compiuto diciotto anni e non essere incorso in una causa ostativa all'esercizio dell'elettorato attivo.

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Note

1 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali”.

2 “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”.

3 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

4 Art. 18 bis del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati.

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