Con l'ordinanza n. 26963 del 14 settembre 2022 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito alle conseguenze processuali derivanti dalla notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo effettuata presso la residenza personale dell'opposto e non presso il domicilio eletto.
Martedi 20 Settembre 2022 |
Il caso: il giudice di pace, accogliendo l'eccezione sollevata in giudizio dall'opposto, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellante Caio sul rilievo che da un lato, il relativo atto di citazione era stata notificato presso la residenza di Tizio e non presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 638 c.p.c., mentre, dall'altro lato, la successiva notifica dello stesso atto era stata effettuata oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c ..
Caio appellava la sentenza di primo grado, che veniva confermata dal Tribunale, per il quale:
- la notifica dell'atto di opposizione, per il combinato disposto degli artt. 638 e 645 c.p.c., dev'essere necessariamente eseguita nel luogo e presso la persona indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- la notifica, effettuata personalmente all'opposto e non presso il domicilio eletto, è inesistente.
Caio ricorre in Cassazione, rilevando che la notifica dell'opposizione era avvenuta personalmente a mani proprie di Tizio e che, in seguito a tale notificazione, quest'ultimo si era costituito in giudizio ed aveva resistito alla domanda avversaria, sia pur evidenziando l'irregolarità della notifica ricevuta.
Per la Cassazione la censura è fondata; sul punto la Suprema Corte ribadisce quanto segue:
a) Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno affermato il principio, senz'altro applicabile anche alla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa;
b) di conseguenza, i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c. p.c...