La notifica dell'atto introduttivo di un giudizio direttamente alla Amministrazione procedente e non all'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24032 del 30 ottobre 2020
Mercoledi 4 Novembre 2020 |
Il caso: F.I. proponeva ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli pronunciata quale giudice d'appello investito dopo che il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di ricorso formulato in sede amministrativa avverso un verbale notificato dal Comune per superamento dei limiti di velocità.
Il Tribunale di Tivoli dichiarava l'inammissibilità del gravame per difetto di notifica per avere l'appellante notificato l'impugnazione all'Ufficio territoriale del Governo e non all'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 2 r.d. 1611/1933 e dell'art. 144 cod. proc. Civ.
F.I. ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 144 comma 2, cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art.6, comma 8 e l'art. 9 del d.lgs.vo 150 del 2011 per non avere la pronuncia impugnata, sulla base della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ritenuto legittima la notifica dell'appello effettuata all'amministrazione presso la sua sede.
Per la Cassazione la doglianza è fondata:
a) la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato non può ritenersi affetta da mera irregolarità o all'opposto da inesistenza, bensì da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca;
b) entrambi i rimedi operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione)
c) nel caso di specie, la notifica dell'impugnazione effettuata dall'appellante all'Ufficio territoriale del Governo era nulla, ma, nondimeno, il Tribunale avrebbe dovuto, in luogo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica, rilevarne d'ufficio la nullità e fissare un termine per rinnovarla nei confronti dell'Avvocatura dello Stato.
Cassazione civile ordinanza n.24032 2020