La notificazione di un decreto ingiuntivo a più parti presso un unico difensore, eseguita mediante la consegna di una sola copia, nonostante la pluralità dei destinatari, non è inesistente ma nulla.
Mercoledi 21 Agosto 2024 |
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21235/2024.
Il caso: Tizio e Mevia convenivano in giudizio, dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace il Condominio Delta chiedendo di accertare e dichiarare l’inesistenza della notifica del titolo esecutivo e per l’effetto revocare il decreto opposto perché invalido ed inefficace; nel merito, accertare e dichiarare, incidenter tantum la nullità della delibera assembleare condominiale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il GdP respingeva l’opposizione, decisione confermata anche in appello dal Tribunale; Tizio e Mevia ricorrono in Cassazione, denunziando, in particolare, l’inesistenza giuridica della procedura di notificazione del decreto ingiuntivo per essere questa avvenuta in modo difforme dal paradigma normativo di riferimento, il quale impone che del titolo esecutivo debba essere notificata una copia per tanti quanti sono i debitori destinatari del provvedimento da notificare, anche nel caso in cui vi sia solidarietà del debito e gli stessi abbiano la medesima residenza o domicilio.
Per la Corte il motivo è infondato:
A) l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
B) la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo a più parti presso un unico difensore, eseguita mediante la consegna di una sola copia, nonostante la pluralità dei destinatari, non è inesistente ma affetta da nullità, che può essere sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio di tutte le parti;
C) nel caso di specie, essendo pacifico che i debitori sono coniugi ed essendo stata accertata la comune residenza, la notifica eseguita presso il comune domicilio mediante consegna di un unico decreto contenente tutti i requisiti ha comportato una nullità, successivamente sanata per raggiungimento dello scopo
Cassazione civile ordinanza 21235 2024