Con la sentenza n. 15056/2018, pubblicata l’11 giugno scorso, la Corte di Cassazione si è occupata delle conseguenze relative alla notifica di un atto eseguita con esito negativo per trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria, distinguendo il caso in cui il difensore domiciliatario eserciti la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia dal caso in cui l’attività professionale è esercitata al di fuori del suddetto circondario.
IL CASO: La vicenda nasce dalla notifica del ricorso per Cassazione a mezzo ufficiale giudiziario una prima volta presso il difensore domiciliatario, l’ultimo giorno utile per proporre l’impugnazione. La notifica ebbe esito negativo per il trasferimento dell’avvocato domiciliatario della parte destinataria della notifica.
Successivamente, i ricorrenti procedevano ad una nuova notifica presso il nuovo domicilio del destinatario, che ebbe esito positivo.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, considerando il mancato perfezionamento del primo tentativo di notifica imputabile ai ricorrenti, evidenziando che:
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 14954 del 15/07/2016, hanno affermato che:
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, il notificante, ove il mancato perfezionamento sia dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa;
Nel caso di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, ai fini di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, vanno distinte due ipotesi.
- La prima se il difensore presso cui viene effettuata la notifica eserciti la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.
- La seconda se il difensore destinatario della notifica svolga l’attività professionale al di fuori del suddetto circondario;
Nel primo caso (esercizio dell’attività professionale nel circondario), è onere del soggetto notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia il domicilio professionale effettivo del difensore;
Nel secondo caso (esercizio dell’attività professionale in un altro circondario ed elezione di domicilio ai sensi della legge professionale) il mancato perfezionamento della notifica non è imputabile al soggetto notificante.
Osservazioni: In considerazione del fatto che oggi è possibile procedere alla notifica a mezzo pec, al fine di evitare episodi simili a quelli trattati dalla sentenza in commento, è consigliabile procedere con la notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario.