Notifica a mezzo pec: la ricevuta di consegna ha valore fino a prova contraria

Notifica a mezzo pec: la ricevuta di consegna ha valore fino a prova contraria

Con l’ordinanza n. 26705/2019, pubblicata il 21 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata nelle notifiche eseguite telematicamente.

Venerdi 25 Ottobre 2019

IL CASO: La vicenda trae origine dall’ordinanza con la quale la Corte di Cassazione aveva disposto, a cura del ricorrente, il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto il ricorrente aveva provveduto a notificare il ricorso presso l’Avvocatura Distrettuale e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Il ricorrente, quindi, provvedeva a quanto statuito dai giudici di legittimità eseguendo la notifica all’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo pec. Nel resistere al ricorso, il Ministero ne eccepiva l’inammissibilità, deducendo che la rinnovazione della notifica, eseguita per via telematica, non comprendeva il ricorso per cassazione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento la Cassazione, dopo aver rilevato che il ricorrente aveva depositato in formato cartaceo, con l’attestazione di conformità ai documenti informatici dai quali erano stati estratti, oltre al messaggio di invio dell’atto a mezzo pec, anche i suoi allegati, che contenevano anche il ricorso per cassazione, e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6 , comma 2, del d.P.R.n. 68 del 2005, ha ritenuto l’attività compiuta dal ricorrente conforme all’orientamento affermato dalla stessa Cassazione in altri arresti, secondo il quale “ Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005” (Cass. n. 26102/2016).

Pertanto, gli Ermellini hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità formulata dal Ministero, ribadendo il principio secondo il quale la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, “costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Cass. n. 15035/2016; Cass. n. 26102/2018).

Nel caso esaminato nessuna prova contraria è stata fornita dal Ministero.

In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata dimostra fino a prova contraria che il messaggio è stato regolarmente consegnato e nel caso in cui si voglia contestare il contenuto non è necessario proporre la querela di falso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26705/2019

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