Obblighi del Committente: misure generali di tutela nei luoghi di lavoro.

Obblighi del Committente: misure generali di tutela nei luoghi di lavoro.

Premessa: "Il Committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico, vetraio, fabbro, antennista), anche contemporaneamente".

Venerdi 25 Ottobre 2019

Il Committente può essere una persona fisica (come nel caso di un proprietario di casa) o giuridica (nel caso di un condominio.); anche per piccoli interventi di ristrutturazione il proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto reale sull’immobile (nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.i.m..

Nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri il quadro dei vertici organizzativi è stato sempre molto chiaro ma non si può dire lo stesso per la suddivisione dei compiti e delle responsabilità che ricadono sul committente dei lavori.

Senza avere la pretesa di affrontare tutti i possibili casi che la complessa gestione e organizzazione di un cantiere può comportare, il presente lavoro mira a fornire una guida sintetica e pratica per l’attuazione degli adempimenti che restano in capo al committente e analizza le situazioni che più frequentemente si riscontrano nella esecuzione dei lavori.

Obblighi del Committente nei lavori privati

Il Decreto legislativo 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/09, ha creato un nuovo modo di pensare e di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro promuovendo, innanzitutto, la “cultura della sicurezza” fondando un nuovo modello di gestione degli adempimenti previsti dalla legge basato sui principi della sicurezza globale, della prevenzione, della programmazione e sulla partecipazione attiva dei lavoratori alle problematiche della gestione dei rischi e dell’organizzazione del lavoro.

Il richiamo all’art. 15 del D.Lgs. n.81/2008 ha imposto – oltre che per il datore di lavoro – anche per il committente il rispetto, fin dal momento in cui deve effettuare le scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di lavoro, dei principi e delle misure generali di tutela contenute in questo disposto.

L’elenco dei principi e delle misure alla quali anche il Committente deve attenersi è enorme:

  • La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

  • La programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

  • L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico;

  • La riduzione dei rischi alla fonte;

  • La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

  • La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

  • L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

  • La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

  • L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

  • La regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tra tutte le misure elencate ed alle quali anche il Committente deve dare attuazione, sono presenti molte relative all’ipotesi in cui lo stesso si avvalga di lavoratori autonomi (artigiani) o, comunque, esegua i lavori avvalendosi di proprio personale; tuttavia, almeno cinque di questi punti (quelli in neretto nell’elenco) hanno, invece, carattere generale ed estendono la propria valenza anche al caso del solo Committente esclusivo esecutore dei lavori.

Il quadro brevemente delineato di cui sopra coinvolge potenzialmente, sotto l’aspetto assicurativo, una gran parte delle garanzie di Responsabilità Civile di larghissima diffusione come:

- R. C. della Famiglia - Globale Fabbricati - R. C. Fabbricati - R. C. delle Imprese - R. C. delle Pubbliche Amministrazioni - R. C. Professionali, che prevedono estensioni alle garanzie R.C.T. o R.C. Fabbricati anche alla Committenza di lavori di ordinaria (o straordinaria) manutenzione, ma NON di “ristrutturazione o costruzione di immobili”.

Per tale specifica garanzia assicurativa la più idonea a tutelare il Committente è la:

  • Polizza R.C. Committenza Lavori Edili

Un esempio di Responsabilità Civile del Committente:

  • un artigiano idraulico ripara parte dell'impianto idro-termo-sanitario, unitamente ad un altro artigiano muratore e, durante i lavori, l'idraulico colpisce inavvertitamente il muratore con il martello procurando gravi lesioni ad un occhio; l'idraulico è responsabile sia civilmente che penalmente, ma non ha alcuna polizza di Responsabilità Civile, ovvero è scaduta dopo il periodo di mora; il responsabile deve risarcire personalmente l'altro artigiano delle lesioni causate, nonchè l'INAIL per l'azione di "rivalsa", ma non ha i mezzi economici per tali risarcimenti di natura extra-contrattuale.

  • in questo caso anche il Committente, in solido con l'artigiano, può essere chiamato a rispondere civilmente (non penalmente perchè il reato è di natura esclusivamente personale) per il principio c.d. della "culpa in eligendo" e, quindi, se solvibile, rispondere direttamente e solidalmente di tutti i risarcimenti economici con gravi ripercussioni patrimoniali (perdita dei risparmi, vendita dell'appartamento, cessione del 5° dello stipendio/pensione, ecc.).

Fausto Spaggiari - Consulente

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