L'argomento affrontato con l'allegata sentenza della Corte di Appello di Torino n. 563/2019 meriterebbe una ben più approfondita analisi, specie a livello costituzionale, su come viene garantito il principio del diritto alla salute, di quello che ci consente un breve articolo.
Lunedi 28 Ottobre 2019 |
Invitiamo a leggere la sentenza allegata perchè, come altre di questo tipo, fa sfoggio di una argomentazione ricca di riferimenti giurisprudenziali che tradotti in parole povere signifìcano: il malato cronico non autosufficiente (alzhaimer, demenza senile ecc. ) avrebbe diritto ad essere ricoverato gratuitamente in RSA, ma la Regione non ha i soldi e quindi deve pagarsi la retta, anche quella sanitaria.
E' un discorso ampio che coivolge i LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) le graduatorie per cui se si vuole impugnarle si deve dimostrare che il malato che è davanti a noi come punteggio in realtà non ne ha diritto. Probatio diabolica, non possibile nemmeno se si avesse accesso alla sua documentazione sanitaria in quanto il tutto dipende dalla UVG ( Unità di Valutazione Geriatrica) che decide il punteggio, impossibile da impugnare in quanto le valutazioni di un medico non sempre sono "oggettive".
Recentemente chi scrive ha dovuto affrontare questo problema e si è resa conto che, a fronte di un sistema sanitario che gestisce l'ospedaliero, l'urgenza e la riabilitazione post acuta, in modo gratuito ed in molte regioni efficiente, la disabilità cronica e l'anzianità, che spesso necessitano di assistenza medica intensa e continua, ricadono sulle spalle dell'utenza e delle famiglie.
Per non appesantire il discorso, tralascio la citazione delle leggi più o meno datate che affermano il diritto del malato non autosufficiente cronico ad una assistenza gratuita o per lo meno ad una assistenza sanitaria gratuita.
Mi limito ad evidenziare che la legge prevede che la retta di ricovero sia composta:
– da una quota sanitaria (generalmente il 50% dell'intero) a carico del Sistema sanitario regionale erogata tramite le Asl di appartenenza (art. 26, l. 833/1978 e art 30, l. 730/1983) come ha recentemente chiarito la Cassazione (sent. n. 22776/2016), ripercorrendo le tappe normative che hanno portato all'odierna suddivisione in quota sanitaria e quota sociale delle rette Rsa;
– da una quota sociale o alberghiera (l'altro 50%) a carico dei Comuni con la compartecipazione dell'utenza (il beneficiario della prestazione) determinata in base all'Isee, ed in particolare all'Isee socio-unitario (Isee appositamente individuato dal decreto Isee, per i richiedenti questo tipo di prestazione).
La giurisprudenza ha annullato tutto questo prevedendo che i malati cronici non autosufficienti ,fino a che non raggiungono il punteggio per entrare nelle liste, non hanno diritto a nulla e per essere curati devono pagare, come nella Regione Piemonte, oltre 3.000 euro al mese per il ricovero in una Struttura sanitaria.
Finisco con un avvertimento alle famiglie: molte Strutture fanno firmare un impegno ai figli, coniuge o altri parenti, di pagare la retta di ricovero qualora il malato non potesse farlo: è una clausola nulla.
La famiglia non deve mai pagare per il ricovero del proprio congiunto, se qualcuno lo ha fatto, chieda la restituzione di quanto versato.