Notifica inesistente nonostante la costituzione del destinatario

Notifica inesistente nonostante la costituzione del destinatario

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23968 del 12 ottobre 2017, si è occupata del caso in cui la notificazione di un atto di impugnazione è da considerarsi inesistente nonostante la costituzione in giudizio da parte dei destinatario dell’atto,

Mercoledi 22 Novembre 2017

E' stato affermato il seguente principio di diritto: “la notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della metà, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo”.

IL CASO: Una società rimasta soccombente in primo grado nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo a questa notificata da una società di leasing, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. L’appello veniva notificato presso il domiciliatario nel luogo indicato in primo grado a mezzo del servizio postale.

La notifica non andò a buon fine in quanto il plico veniva restituito al mittente dopo due giorni dalla scadenza per proporre appello, con l’annotazione dell’avvenuto trasferimento del domiciliatario dall’indirizzo indicato nella relazione di notifica. Successivamente un collaboratore dei procuratori degli appellanti comunicava l’appello all’appellato informalmente a mezzo della posta elettronica.

Quest’ultimo si costituiva nel giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la radicale irritualità dell’istaurazione del gravame per inesistenza della notifica. Eccezione che veniva accolta dalla Corte di Appello che dichiarava il gravame inammissibile.

Veniva, pertanto, proposto ricorso per Cassazione da parte dell’appellante, rimasto soccombente nel giudizio di secondo grado, sostenendo la nullità e non la inesistenza della notifica e che quindi si poteva procedere alla sanatoria.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso sulla scorta del suddetto principio di diritto ha evidenziato che:

  1. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 15/07/2016, hanno statuito che "in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta' dei termini indicati dall'articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa";

  2. Inoltre con la sentenza n. 14916/2017, le stesse Sezioni Unite hanno statuito che con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, ma in base a principi agevolmente riferibili ad ogni atto introduttivo di un grado di impugnazione, che "l'inesistenza della notificazione... e' configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità"; al riguardo, tali elementi sono stati identificati:

    a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

    b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita; e restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi' da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa"; pertanto, ogni vizio relativo si riconduce all'ambito della nullità ed e' suscettibile di sanatoria "con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata... o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex articolo 291 c.p.c.";

  3. Nel caso di specie, una volta restituito il plico non notificato a mezzo posta, entro il termine prorogato in base a Cass. Sez. U. 14594/16, cioe' il 15/01/2015 (due giorni dopo la scadenza di quello ordinario, avutasi il 13/01/2015), l'atto e' stato solo informalmente - e quindi in violazione delle regole sulla notificazione - trasmesso a mezzo posta elettronica da chi si e' addotto essere una collaboratrice degli avvocati della parte appellante e pertanto in carenza del requisito sub "a)" sopra fissato da Cass. Sez. U. n. 14916/16, siccome scansionato in formato "pdf" (e quindi come immagine) senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica, sicche' l'appellato si e' poi costituito, ma appunto in via pregiudiziale eccependo la radicale irritualità dell'instaurazione del gravame per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relativo atto introduttivo operata da controparte;

  4. Nessuna attività rituale è stata svolta entro il termine ordinario anche come prorogato della metà, pertanto nessuno dei principi affermati dalla stessa Corte di legittimità può giovare, perfino ove potessero - in qualche modo e con ogni cautela - tra loro interagire, alla ricorrente, che li ha violati entrambi.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III, Ordinanza n. 23968 del 12/10/2017

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