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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6452/2016 proposto da:
FLLI BELTRAMI SRL, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO BENITO SALOMONE, ALDO ANGELO DOLMETTA, ALBERTO TEDOLDI, LIVIO TARTAGLIONE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
A-LEASING SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Rag. C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO VASCELLARI giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2658/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
che:
l'opposizione al decreto ingiuntivo per Euro 840.653,95 conseguito, su ricorso 06/12/2010, da A-Leasing spa in danno di F.lli Beltrami srl fu respinta dal tribunale di Treviso con sentenza n. 1264 del 28/05/2014, ma la soccombente interpose appello;
la notifica del relativo atto di impugnazione al procuratore costituito in primo grado (avv. Nicola Vascellari) fu tentata - con avvio della relativa operazione a mezzo posta in data 30/12/2014, scadendo il termine ordinario o lungo il 13/01/2015 - al domicilio eletto come da mandato adietto al ricorso, ma non andò a buon fine, poichè l'ufficiale postale restituì il plico annotando l'avvenuto trasferimento del domiciliatario (avv. Maldari) dal luogo indicato (via dei Dall'Oro 29 Treviso); seguita solo un'informale comunicazione a mezzo posta elettronica, da parte di chi si addusse essere collaboratore dei procuratori dell'appellante, dell'atto di appello, la corte territoriale, nonostante l'avvenuta costituzione dell'appellato, dichiarò inesistente la notifica di quello e, quindi, inammissibile il gravame, condannando la F.lli Beltrami, appellante, alle spese; ...
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