La notifica di un atto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente è da considerarsi irregolare e non nulla.
Lunedi 9 Luglio 2018 |
Questo è quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 17533/2018, pubblicata il 4 luglio scorso, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si era formato all’interno delle sezioni semplici sulle conseguenze della suddetta modalità di notifica, affermando il seguente principio di diritto: “in tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione”
IL CASO: La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale era stato rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla. La notifica veniva eseguita dall’ufficiale Giudiziario assegnato all’Unep presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anzichè da quello dell’Unep presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva il soggetto destinatario della notifica. In primo grado, il creditore opposto era rimasto contumace. La Corte di Appello aveva ritenuto, non nulla la notifica dell’opposizione eseguita da un ufficiale giudiziario addetto ad una sede differente da quella di appartenenza, in quanto tale ipotesi non è annoverata tra quelle previste dall’art. 160 cpc e sia perché il creditore opposto non avrebbe mai contestato di aver ricevuto l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Secondo il Giudice di Appello:
le cause di nullità sono quelle previste dalla legge (articolo 156 cpc) e, in particolare, le nullità delle notificazioni sarebbero solo quelle previste dall’art. 160 cpc;
La violazione delle norme del d.p.r n. 1229 del 1959 che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari implicherebbero solo conseguenze disciplinari o risarcitorie e non l’invalidità dell’atto compiuto, avendo le stesse mero carattere organizzativo;
Nel caso sottoposto all’esame dei Giudice di appello, essendosi la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, è l’agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell’Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente che ne ha richiesto l’invio;
Comunque, pur volendo ritenere l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si dovrebbe considerare avvenuta con la consegna e non per effetto della sola costituzione in giudizio.
Il creditore opposto con il ricorso per Cassazione ha, tra l’altro, denunciato la violazione degli artt. 156 e 159 cpc, 106 e 107 d.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale ritenuta valida la notificazione dell’atto di citazione in opposizione eseguita da un un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla. Secondo il ricorrente la notifica dell’opposizione era da considerarsi nulla in quanto sanabile solo dalla costituzione della parte in giudizio o dalla rinnovazione disposta dal Giudice.
Gli argomenti sostenuti dalla Corte di Appello sono stati ritenuti “plausibili” dall’Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione nelle conclusioni scritte, il quale ha richiamato alcune incongruenze della visione tradizionale della Corte di Cassazione e nel condividere la non ipotizzabilità del permanere di una nullità dopo il raggiungimento dello scopo, ha auspicato la rimessione della questione alle sezioni unite per la revisione dell’indirizzo tradizionale in una interpretazione del quadro normativo costituzionalmente orientata e ispirata alla giurisprudenza della c.e.d.u.
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 179/2018, pubblicata il 8 gennaio 2018, ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valutasse l’opportunità o meno di assegnare la causa alle Sezioni Unite, in quanto la questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica di un atto da parte di un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente può qualificarsi, anche per l’impatto rilevante sul contenzioso di qualsiasi tipologia, oltre che per la necessità di effettuare un delicato coordinamento della soluzione con quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 2016, “di particolare importanza”.
LA DECISIONE: Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, dopo un lungo excursus sulle varie posizioni giurisprudenziali e dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale della materia relativa alla notifica degli atti da parte degli Ufficiali Giudiziari, ha rigettato il ricorso sulla scorta del suddetto principio di diritto ed evidenziato che:
La violazione delle norme di cui agli articoli 106 e 107 del d. P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante (eventualemente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti), la quale non solo è di per sè del tutto ininfluente sulla validità del procedimento notificatorio, ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione;
La suddetta soluzione è conforme oltre che al principio di tassatività delle nullità processuali come statuito dall’articolo 156 c.p.c., ma anche ai principi del giusto processo di cui all’articolo 111, secondo comma della Costituzione, che in coerenza con l’articolo 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo.
Normativa di riferimento:
articolo 106, comma 1, d.p.r. 1229/1959: attribuzioni dell’ufficiale giudiziario
L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.
articolo 107 d.p.r. 1229/1959: notificazioni
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.
La notificazione per mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689.
articolo 156 c.p.c.: rilevanza della nullita’
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.