Cassazione civile Sez. Unite Sentenza n. 17533 del 04/07/2018

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Lunedi 9 Luglio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Primo Presidente f.f. -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sez. -

Dott. MANNA Antonio - Presidente di Sez. -

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente di Sez. -

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 279/2015 proposto da:

V.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BLUMENSTHILL 55, presso lo studio dell'avvocato CATERINA BINDOCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO BRAGAGNI;

- ricorrente -

contro

PAT COSTRUZIONI DI P.V. & CO S.A.S.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1684/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 4/11/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Arnaldo Tutti per delega dell'avvocato Alfredo Bragagni.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Grosseto, su istanza di V.C.A., emetteva il decreto ingiuntivo n. 93/2005 nei confronti della PAT Costruzioni di P.V. & Co. s.a.s. per l'importo di Euro 40.000,00, come penale prevista nel contratto di appalto stipulato tra le parti per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto del suddetto contratto.

L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo della società PAT Costruzioni era notificato dall'Ufficiale giudiziario assegnato all'UNEP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anzichè da quello dell'UNEP presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la destinataria della notifica.

Nella contumacia di quest'ultima - originaria ricorrente - il Tribunale di Grosseto accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo per ragioni attinenti al merito della controversia. ...

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