La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 683/2018, pubblicata il 12 gennaio scorso, è tornata ad occuparsi dei casi in cui è ammissibile la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e le modalità in cui la stessa deve essere eseguita.
IL CASO: La vicenda esaminata dagli Ermellini nasce dall’opposizione avverso l’ordinanza prefettizia con la quale era stato ingiunto all’emittente di un assegno bancario il pagamento di una sanzione amministrativa in quanto privo di provvista. Il ricorrente eccepiva la mancata notificazione del verbale indicato nella suddetta ordinanza.
La Prefettura, nel costituirsi in giudizio, allegava la notificazione del suddetto verbale eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
L’impugnazione veniva accolta dal Giudice di Pace per la buona fede dell’opponente. La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dal Tribunale, in sede di gravame, che accoglieva l’opposizione per altri motivi. Il Tribunale, evidenziava, sul punto, che la relata del messo notificatore era estremamente equivoca in quanto la formulazione della stessa era “assolutamente inidonea ad attestare l’esistenza di uno dei presupposti legittimanti” la notificazione ex art. 140 c.p.c.
Nella relazione di notifica veniva riportata la seguente dicitura “ stante l’impossibilità di seguire la consegna del presente atto per irreperibilità/incapacità/rifiuto delle persone di cui all’art. 139 cpc”.
Pertanto, la Prefettura soccombente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 138, 139 e 140 cpc. Secondo la Prefettura, nel caso di specie le attestazioni contenute nella relazione di notifica erano idonee ai fini dell’applicazione dell’art. 140 cpc in quanto l’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto ha riguardato non il destinatario dell’atto, ma le persone legittimate ai sensi dell’art. 139 cpc e nessuna rilevanza andava attribuita alla mancata indicazione delle generalità delle persone che si sarebbero rifiutate di ricevere l’atto.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che:
La notifica ex art. 140 cpc è consentita solo nell’ipotesi in cui non è possibile procedere alla notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ex art. 138 e 139 cpc del destinatario dell’atto e la sussistenza dei suddetti presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità (Cfr. Cass. 31 luglio 2007 n. 16899);
Il ricorso alla procedura prevista dall’art. 140 cpc, presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificatamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 cpc (Cfr. Cass. 18/9/2009 n. 20098);
In virtù delle suddette osservazioni, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che:
non è condivisibile quanto sostenuto dalla Prefettura ricorrente secondo la quale, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio di cui all’art. 140 cpc è “ assolutamente indifferente che le persone legittimate siano irreperibili, ovvero incapaci, ovvero ancora si rifiutano di ricevere l’atto”;
va recepito quanto prospettato dal controricorrente, secondo il quale “la circostanza che la relazione di notificazione indichi tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto, equivale a non indicarne nessuna”.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 683 del 12/01/2018