Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 683 del 12/01/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 683 del 12/01/2018
Venerdi 19 Gennaio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4258/2014 R.G. proposto da:

U.T.G. - PREFETTURA di GENOVA, - c.f. (OMISSIS) - in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

- ricorrente -

contro

A.V., - c.f. (OMISSIS) - elettivamente domiciliato in Milano, alla via Fontana, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Mario Sabino Cozza che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3084 dei 16/21.10.2013 del tribunale di Genova;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso al giudice di Pace di Genova A.V. proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 13017/2010 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di sanzione amministrativa a seguito dell'emissione di assegno bancario privo di provvista.

Deduceva, tra l'altro, che antecedentemente all'emissione dell'ordinanza non gli era stata contestato l'illecito mediante notificazione degli estremi della violazione.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione.

Si costituiva la Prefettura di Genova.

Allegava la notificazione del verbale eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Instava per il rigetto dell'opposizione.

L'adito giudice di pace accoglieva l'opposizione in dipendenza della buona fede dell'opponente.

Interponeva appello la Prefettura di Genova.

Resisteva A.V..

Con sentenza n. 3084 dei 16/21.10.2013 il tribunale di Genova, in parziale riforma della gravata sentenza, accoglieva per altri motivi l'opposizione e condannava la Prefettura alle spese del doppio grado. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi