La normativa in materia di surroga del mutuo.

La normativa in materia di surroga del mutuo.
Lunedi 30 Settembre 2019

Tra le numerose spese che incidono nel bilancio familiare del consumatore vi è la rata del mutuo.

Potrebbe essere utile fermarsi a riflettere, calcolatrice e documenti alla mano, sull'opportunità di procedere a surroga del mutuo con l'effetto di ottenere una modifica migliorativa delle condizioni contrattuali ovvero un risparmio di spesa.

Data la regolamentazione della materia, così come presente nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ( T.U.B.), è opportuno monitorare l'andamento dei tassi d'interesse ed all'occorrenza verificare, caso per caso , se vi sia la possibilità di un risparmio economico o taglio di spesa.

L'attuale abbassamento dei tassi d'interesse produce necessariamente un vantaggio per quanti ora hanno la necessità di accendere un mutuo, tuttavia possono usufruirne anche i consumatori che hanno già in essere un simile rapporto con l'effetto di poter concordare una diversa rata, modificare la tipologia di tasso oppure la durata del mutuo stesso.

L'art. 1202 c.c. co.1 prevede che " il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo".

In merito interviene poi il TUB che all'art. 120 quater reca norme circa la surrogazione nei contratti di finanziamento e portabilità dettagliando in merito e chiarendo espressamente diritti e doveri delle parti in gioco: consumatore/debitore – banca mutuante - banca surrogata.

Nello specifico, al terzo comma, si legge che " La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura." ed al comma sei " È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto."

Risulta pertanto chiaro il favore per il consumatore / debitore che nella libera scelta di decidere o meno per la surroga.

E' solo il consumatore che può decidere se e come modificare la propria situazione debitoria non potendo subire alcun diniego in tal senso dall'istituto di credito con cui ha avviato il rapporto di mutuo.

E' in ogni caso fondamentale specificare che gli istituti di credito non sono obbligati ad accettare l'ingresso in una surroga:

- il mutuante originario è obbligato a non impedire e/o interferire col debitore;

- l'eventuale mutuante surrogato non è obbligato ad accettare la richiesta del debitore fornendo una proposta di mutuo più vantaggiosa;

L'abbassamento dei tassi di interesse con annessa "rivisitazione" del contratto di mutuo bancario potrebbe essere economicamente vantaggioso per il consumatore ma non necessariamente per l'ipotetico creditore surrogato che potrebbe invece trovarsi dinanzi ad un'operazione economicamente svantaggiosa.

Rimane tuttavia possibile che il mutuante originario, conosciuta la volontà del proprio cliente, gli proponga una variazione delle spese tanto da offrire una valida alternativa alla procedura di surroga ed infatti ex art. 120 quater co. 5 TUB "Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata." Anche in questo caso il consumatore potrebbe trovare giovamento con una riduzione dei costi a suo carico.

Laddove il consumatore decida di procedere a surroga:

a) il mutuante originario :

- non potrà opporre alcuna resistenza od impedimento;

- non potrà in alcun modo addebitare costi o penali;

- dovrà esaurire la procedura nel termine di 30 giorni dalla richiesta;

- dovrà risarcire il debitore laddove ritardi, impedisca o non permetta la chiusura delle operazioni nei termini. Dispone infatti l'art. 120 TUB co. 7 che ".....nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili";

b) il mutuante surrogato:

- non potrà imporre al cliente alcuna spesa o commissione per lo svolgimento della pratica di surroga, ex art. 120 quater TUB infatti " non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione " .

In ragione di quanto sopra forse conviene, non appena ve ne sia la possibilità, dare uno sguardo al mercato, alle proposte offerte dagli istituti di credito e confrontarle con le condizioni contrattuali e le spese bancarie in essere.

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