E’ nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale modifica, senza il consenso di tutti i condomini, i criteri legali o regolamentari relativi alla ripartizione delle spese per la gestione dei servizi comuni.
Giovedi 15 Febbraio 2018 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2415 del 31 gennaio 2018.
IL CASO: L’assemblea condominiale deliberava l’eliminazione di due canne fumarie realizzate in eternit, poste a servizio dell’appartamento di un condomino e ratificava l’operato dell’amministratore che, in via d’urgenza, dopo l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco, aveva provveduto a far turare le falle. L’assemblea poneva le spese a carico del suddetto condomino, che impugnava la delibera.
Il Tribunale annullava la suddetta delibera relativamente al punto che prevedeva l’addebito delle suddette spese a carico del condomino, mentre in secondo grado la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dal condominio con conseguente conferma della validità della delibera impugnata.
Pertanto, il condomino soccombente proponeva ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro la violazione degli artt. 1137 e 1135 c.c., che la delibera assembleare aveva travalicato dai poteri che le erano propri, avendo inciso sulla sua sfera giuridica soggettiva, addebitandogli responsabilità aquiliana, così impingendo in radicale nullità.
LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno ritenuto fondato il suddetto motivo sulla scorta delle seguenti osservazioni:
a) non è consentito all’assemblea condominiale accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condomino, vertendosi al di fuori delle attribuzioni legali assegnate al meccanismo deliberativo in parola;
b) come affermato più volte dalla stessa Corte è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorchè abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune;
c) eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca (Sez. 2, n. 17101, 27/7/2006, Rv. 592302; conforme Sez. 2, n. 16793, 21/72006, Rv. 591434)
d) il suddetto principio è strettamente correlato alla natura del condominio, che assegna al potere deliberativo dell'assemblea le decisioni che non incidono sulle regole del riparto (salvo l'unanimità) e che non consente allo stesso di avvalersi degli strumenti di autotutela speciali, ad esso assegnati dalla legge al solo scopo di consentire il recupero dei contributi dei singoli condomini, determinati in base alle tabelle regolarmente approvate.
Tabelle per la ripartizione delle spese condiminiali