Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 2415 del 31/01/2018

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Giovedi 15 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26515/2014 proposto da:

C.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA BASSETTI;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 186/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che C.M., con citazione del 16 dicembre 2008, si oppose alla delibera del Condominio di (OMISSIS), dell'11/8/2008, con la quale era stata disposta l'eliminazione di due canne fumarie realizzate in eternit, poste a servizio dell'appartamento del medesimo, e ratificato l'operato dell'amministratore, il quale, in via d'urgenza, a seguito d'intervento dei Vigili del Fuoco, aveva fatto turare le falle, ponendo lo speso, ammontante ad Euro 1.500,00 a carico del C.;

che il Tribunale di Terni, con sentenza n. 671/2011, annullò la delibera, limitatamente al punto 4 della stessa, con la quale era stato addebitato il costo del ripristino al C.;

che la Corte d'appello di Perugia, accolta l'impugnazione del Condominio, rigettò la domanda del C., confermando la validità cella deliberazione assembleare;

che il diverso opinare del giudice d'appello trova esaustiva sintesi giustificativa nei termini seguenti: "L'assenza di elementi che possano testimoniare l'installazione da parte del C. delle canne fumarie in oggetto, risulta irrilevante, in quanto l'esclusiva proprietà di quest'ultime prescinde totalmente dalla personale installazione, ciò che rileva è la circostanza non contestata che le canne fumarie erano unicamente al servizio dell'appartamento di proprietà del condomino C." e, pertanto, non potevano trovare applicazione i criteri di riparto previsti dall'art. 1123 c.c.; ...

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