Decisione: Sentenza n. 11271/2017 Tribunale di Roma - Sezione Specializzata per le imprese
Mercoledi 14 Febbraio 2018 |
In tema di responsabilità degli amministratori, l'azione di risarcimento è fondata solo se il danno è causato direttamente dalla condotta degli amministratori.
Massima:
In tema di responsabilità degli amministratori, l'azione di risarcimento è fondata solo se il danno è causato direttamente dalla condotta degli amministratori.
Il diritto al risarcimento del danno per l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2359 c.c. richiede la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
Osservazioni.
La causa traeva origine a seguito dell'acquisto di quote sociali, con successivo aumento di capitale sottoscritto, facendo affidamento sulla situazione economica presentata dagli amministratori nel corso di un'assemblea.
Il nuovo socio affermava che la situazione economica delle società fosse stata fuorviante, in quanto includeva ricavi inesistenti e nascondeva alcune perdite.
Per il Tribunale, non si configura l'ipotesi prevista dall'art. 2395 se il danno è solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale: il termine "direttamente" della disposizione va inteso nel senso di "danno immediato" e non quale "attività svolta dall'amministratore", ed essendo la responsabilità verso i soci o i terzi di natura extracontrattuale, grava sul socio l'onere della prova relativmente alla responsabilità diretta dell'amministratore, inclusa la prova dell'esistenza di un fatto illecito e del nesso causale tra la condotta e il danno.
Disposizioni rilevanti.
Codice Civle
§ 2 - Degli amministratori
Vigente al: 15-10-2017
Art. 2395 - Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.