Con il mutamento del rito restano ferme le decadenze processuali maturante in precedenza, non essendo possibile la rimessione in termini.
Mercoledi 7 Aprile 2021 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7696/2021, pubblicata il 18 marzo 2021.
IL CASO: Il proprietario di due terreni, che erano stati oggetti di espropriazione da parte del comune e dell’istituto autonomo case popolare, agiva in giudizio nei confronti di questi ultimi al fine di vedersi riconoscere il diritto ad ottenere l’indennità di esproprio definitiva avendo ricevuto solo l’indennità provvisoria.
I convenuti si costituivano in giudizio tardivamente (l’istituto case popolari all’udienza e il comune oltre il termine dei venti giorni prima dell’udienza fissata), eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dall’attore.
Essendo la domanda stata proposta con il rito ordinario anziché con quello a cognizione sommaria, la Corte di Appello procedeva al mutamento del rito e in accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dai convenuti rigettava la domanda attorea.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’originario attore interponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 150/2011, degli artt. 166 e 167 c.p.c. e dell’art. 2938 del codice civile.
Secondo il ricorrente l’eccezione di prescrizione formulata dai convenuti, prima del mutamento del rito, era tardiva in quanto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme di rito seguito prima del mutamento, restando, quindi, ferme le decadenze e le preclusioni maturate. Di conseguenza, la Corte di Appello, avrebbe dovuto valutare l’eccezione di prescrizione in base al rito ordinario inizialmente prescelto con conseguente decadenza dell’eccezione derivante dalla tardiva costituzione dei convenuti.
LA DECISIONE:I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto errata, sul piano delle regole processuali, la decisione della Corte di Appello e nell’accogliere il motivo del ricorso hanno osservato che:
1. al fine di stabilire il verificarsi o meno di una decadenza processuale per il convenuto si deve fare riferimento al regime del rito prescelto prima del mutamento;
2. il legislatore con l’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 150 del 2011, nel prevedere che "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento" e che "restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento", ha recepito una regola generale già affermata dalla giurisprudenza di legittimità che riguarda tutte le ipotesi di mutamento di rito;
3. la tardività dell’eccezione di prescrizione essendo un'eccezione in senso stretto può essere rilevata anche d'ufficio, e perfino in sede di gravame ove non lo sia stata sollevata nè dalla controparte nè dal giudice nel processo di primo grado.
Cassazione civile ordinanza n.7696 2021