Con la sentenza n. 3494/2019, pubblicata il 6 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione, molto controversa, della legittimità o meno delle multe elevate da parte degli ispettori dell’azienda pubblica di trasporto per divieto di sosta sulle strisce pedonali, affermando che in questi casi la multa è da ritenersi illegittima, potendo i suddetti ispettori accertare solo le violazioni commesse sulle corsie riservate ai mezzi pubblici.
IL CASO: Nel caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour, un avvocato proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento con il quale gli era stata contestata la sosta vietata sulle strisce pedonali. Secondo il ricorrente, il verbale era illegittimo in quanto elevato da un dipendente dell’azienda del trasporto pubblico e quindi al di fuori dei poteri di accertamento attribuiti dalla legge ai dipendenti delle società concessionarie del trasporto pubblico. L’opposizione veniva accolta in primo grado dal Giudice di Pace con compensazione delle spese.
Il Tribunale adito dal ricorrente, relativamente alla compensazione delle spese di lite, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale proposto dall’ente resistente. Secondo il Tribunale, il potere spettante ai dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico di accertamento delle infrazioni alla circolazione è esteso in via generale all’intero territorio comunale e non è limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici.
Pertanto, la sentenza del Tribunale veniva impugnata dal ricorrente originario con ricorso per Cassazione, con il quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 17, comma n. 132 e 133 della legga n. 127/1997.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, stante la difformità dei precedenti all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità, dopo aver esaminato il ricorso in camera di consiglio ha rimesso la causa alla pubblica udienza, nel corso della quale il Sostituto Procuratore della Repubblica richiedeva la remissione della questione alle Sezioni Unite.
I Supremi Giudici hanno accolto il motivo del ricorso, discostandosi dall’orientamento espresso in alcune sentenze dalla stessa Corte di legittimità e ribadendo il principio affermato con la sentenza n. 2973/2016, secondo il quale “in tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’articolo 17, comma 133, della l n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 133 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett c), del d.lgs.n.285 del 1992, con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino”.
Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 3494 del 06/02/2019