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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio - Presidente -
Dott. COSENTINO Antonella - rel. Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5315-2014 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VOLANTI, che unitamente lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMUNE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIETTA MELIDORO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4536/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per rimessione alle Sezioni Unite sul primo motivo;
udito l'Avvocato B.M., difensore di se medesimo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato COLARIZI Massimo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'avvocato B.M. propose opposizione davanti al giudice di pace di Torino avverso un verbale di accertamento di sosta vietata (in relazione ad un posteggio su un attraversamento pedonale), deducendone l'illegittimità per esser stato il medesimo elevato da un dipendente della GTT, società concessionaria del trasporto pubblico locale a (OMISSIS), al di fuori dell'ambito dei poteri di accertamento attribuiti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, ai dipendenti delle società concessionarie del trasporto pubblico.
Il giudice di pace accolse l'opposizione e compensò le spese di lite. ...
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