Morte dell’unico difensore della parte: automatica l’interruzione del processo

Morte dell’unico difensore della parte: automatica l’interruzione del processo

La morte dell’unico difensore di una delle parti nel corso del processo determina l’automatica interruzione anche nel caso in cui il Giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13976/2022, pubblicata il 3 maggio 2022.

Lunedi 9 Maggio 2022

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità riguarda l’opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il noleggio di impianti e apparecchiature radiofoniche.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dalla società originaria ricorrente.

Prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte di Appello interveniva il decesso del legale della società appellante. L’evento non veniva comunicato.

La società presunta creditrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per cassazione deducendo la nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello per non aver quest’ultima dichiarato l’interruzione del processo nonostante il decesso dell'unico difensore costituito.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha ribadito il principio secondo il quale “la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza”.(Cass. n. 22268/2010, n. 21271/2013, n. 21002/2017, n. 28846/2018, n. 1574/2020).

Nel caso in cui, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, il giudizio sia proseguito, hanno evidenziato gli Ermellini, l’irrituale prosecuzione può essere dedotta e provata in sede di legittimità ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione. E’ escluso che essa possa essere rilevata d’ufficio dal giudice, né può essere eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13976 2022

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