Il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1402/2022 si occupa dei criteri per la quantificazione dell'indennità di occupazione spettante al condomino nel caso in cui una impresa incaricata dal Condominio debba installare i ponteggi nel giardino di sua esclusiva proprietà.
Venerdi 6 Maggio 2022 |
Il caso: Mevia conveniva in giudizio il Condominio Alfa, in persona dell'amministratore pro tempore, ai fini della condanna al pagamento dell'indennità di occupazione di cui all'art. 843 co 2 cc, previo accertamento del quantum debeatur; deduceva che:
- l'assemblea condominiale aveva deliberato lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria interessanti le facciate dello stabile ed aveva quindi chiesto l'accesso al giardino della proprietà dell'attrice;
- Tizia quindi chiedeva che fosse individuato l'esatto criterio per la commisurazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 843 co 2 cc, proponendo in assemblea il calcolo alla luce dei giorni di occupazione e con riferimento al criterio TOSAP, forfettariamente triplicato;
- il Condominio non accettava la richiesta e procedeva comunque con i lavori, con conseguente occupazione delle maestranze nel giardino dell'attrice, che agiva quindi in giudizio per la determinazione del quantum dell'indennità.
Il tribunale, nel ritenere fondata la domanda, in merito alla quantificazione del quantum dell'indennità osserva che:
a) l'indennità ex art. 843 co 2 c.p.c. è pacificamente ricondotta nelle ipotesi di responsabilità da atto lecito dannoso, che contempla numerose ed eterogenee fattispecie - si pensi agli artt. 924, 925 c.c.., 1328 cc, 1671 c.c. ecc. - in cui il terzo danneggiato ha diritto al pagamento di un indennizzo a compensazione del pregiudizio subito dal legittimo esercizio dell'altrui diritto, differenziandosi dalle ipotesi di responsabilità civile per l'assenza del profilo di ingiustizia ex art. 2043 c.c.;
b) nel caso in esame, l'atto di occupazione non risulta contestato nell'an, bensì nel quantum e nello specifico nell'individuazione del criterio di calcolo dell'indennità: il condominio infatti ha certamente agito in via legittima ottemperando alla delibera del Comune, che ordinava i lavori di ristrutturazione necessaria; né parte attrice ne ha proibito ex ante lo svolgimento, avendo unicamente richiesto l'indennizzo e compiuto proposta circa il criterio di calcolo da applicare in concreto;
c) sul punto, parte attrice ha proposto ai fini della determinazione del quantum l'utilizzo del criterio di calcolo della tariffa di occupazione di suolo pubblico, forfettariamente triplicato e quantificato in Euro 50mila ed oltre, il quale è non solo totalmente sproporzionato, ma altresì non applicabile alla fattispecie di riferimento;
d) l'applicazione del criterio TOSAP deve ritenersi esclusa, mentre più coerente con le finalità di tutela poste dall'art. 843 cc, è il diverso criterio del valore locativo utilizzato dal CTU, che ha definito il quantum dell'indennità in Euro 1.576,00: la misura indicata dal Consulente risulta maggiormente adeguata alle luce dell'entità dell'occupazione effettivamente subita da Mevia, limitata solo a parte del giardino senza che l'installazione dei ponteggi necessaria allo svolgimento dei lavori ne limitasse in modo pieno il godimento.