La Corte di Cassazione nella sentenza n. 12309/2018 torna a occuparsi di alcune problematiche afferenti la validità della notificazione tramite PEC al difensore domiciliatario dell'imputato/condannato.
Il caso:la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse di V.M. rideterminava la pena in anni 6, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, unificando ai sensi dell'art. 671 c.p.p., art. 81 cpv. c.p., le pene inflitte con le sentenze del Tribunale di Milano e del GUP del Tribunale di Varese.
Ricorre in Cassazione V.M., a mezzo dei difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge e vizio della motivazione.
La Corte di Cassazione preliminarmente rileva che V.M. aveva eletto domicilio presso il difensore ed aveva ivi ricevuto in data 27 luglio 2017 la comunicazione del provvedimento impugnato, mentre il ricorso era stato depositato il 28 settembre 2017; conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso per tardività, e coglie l'occasione per ribadire alcuni principi in tema di notifica tramite PEC:
la comunicazione del provvedimento è stata effettuata al difensore tramite posta elettronica certificata a mente dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, trattandosi di mezzo tecnico idoneo;
la notifica di atti destinati all'imputato o altra parte privata, che possano o debbano essere consegnati al difensore, effettuata a mezzo posta elettronica certificata (cd. PEC), si perfeziona con l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale - la cui mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità - mentre non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario";
è valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui al D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse;
nel caso in cui il legale oltre ad essere il difensore nella fase esecutiva, risulta per tabulas essere pure il domiciliatario del condannato nella medesima fase, si pone il problema se la Cancelleria debba procedere ad una doppia comunicazione al legale della medesima comunicazione di posta elettronica certificata: una quale difensore e una quale domiciliatario;
al riguardo la Corte rileva che la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto appare logicamente incompatibile quando si proceda alla notificazione o alla comunicazione tramite "pec", poichè è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell'atto ricevuto;
del resto, quando sia esplicitato od chiaramente desumibile aliunde che l'atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell'atto in sostituzione dell'imputato, la notifica è pienamente valida pur se effettuata in unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica e informato il difensore.